DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 1995

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 220
  • Data fonte: 20/09/1995
regolamentazione dell'istituto del "patto territoriale".

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; Visto l’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che tra l’altro individua e definisce gli strumenti per una piu’ efficace attuazione delle politiche di intervento nelle aree depresse del territorio; Visto l’art. 7 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, che, ad integrazione del predetto art. 1 definisce l’istituto del “patto territoriale” demandando al CIPE la regolamentazione generale e l’approvazione dei singoli patti; Vista la determinazione in data 21 novembre 1994 del presidente del CNEL che istituisce un apposito comitato composto da settantadue membri, denominato “Consulta per il Mezzogiorno” con funzione tra l’altro di promozione dei patti territoriali quali strumenti finalizzati allo sviluppo dell’economia e della societa’ meridionale; Considerato che il suddetto comitato si e’ posto il compito di favorire la formazione di iniziative di concertazione tra le parti sociali e le autonomie locali; Ritenuto che il patto territoriale si qualifichi, rispetto agli altri strumenti della programmazione negoziata previsti dal citato art. 1 del decreto-legge n. 32/1995, proprio per le presenze delle parti sociali, la cui partecipazione si estrinseca sia nel momento di iniziativa che in quello attuativo, con l’assunzione di impegni vincolanti; Ritenuto opportuno coordinare i vari strumenti di programmazione negoziata previsti dall’art. 1 del decreto-legge n. 32/1995 (intese, accordi, contratti e patti territoriali), demandando a tal fine al Ministero del bilancio il compito di individuare criteri e procedure di utilizzo di tali strumenti, anche allo scopo di orientare proficuamente gli investimenti pubblici nelle aree depresse del territorio nazionale;

Delibera:

1. I patti territoriali, di cui all’art. 7 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, rappresentano – nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali – lo strumento per l’individuazione di un complesso coordinato di interventi di tipo produttivo e promozionale, nonche’ di quelli infrastrutturali ad essi funzionali, ai quali concorra il finanziamento pubblico. I patti sono finalizzati allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub-regionale, costituendo fondamentale espressione del principio di partenariato sociale.

2. I patti territoriali:

  • sono promossi e redatti da una o piu’ amministrazioni pubbliche locali, nonche’ dalle camere di commercio, anche per iniziativa di operatori economici, di rappresentanze di categoria o sindacali. L’amministrazione promotrice puo’ indire, ove del caso, anche conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • sono sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche locali promotrici, dai soggetti privati e/o dalle rappresentanze di categoria interessate;
  • hanno l’effetto di vincolare le parti sottoscrittrici al rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza.

3. I patti territoriali, predisposti secondo l’allegato modello che fa parte integrante della presente delibera, sono trasmessi dai soggetti promotori, anche accompagnati da attestazione dell’avvenuta concertazione delle parti sociali da parte della Consulta per il Mezzogiorno costituita nell’ambito del CNEL, al Ministero del bilancio e della programmazione economica per l’approvazione da parte del CIPE.

4. Qualora gli interventi oggetto del patto territoriale siano proposti ai fini del finanziamento pubblico, le amministrazioni competenti per la concessione del finanziamento ne assicureranno la piu’ tempestiva istruttoria, nel rispetto delle procedure e delle modalita’ previste dalle normative vigenti.

5. Il soggetto responsabile dell’attuazione del patto territoriale comunica semestralmente lo stato di avanzamento degli interventi al Ministero del bilancio e della programmazione economica, che ne informa la Consulta nazionale per il Mezzogiorno, operante presso il CNEL. Nel caso di sostanziali modifiche al quadro originario, il patto deve essere riportato all’esame del CIPE, previo rinnovo della fase di concertazione.

6. Il Ministro del bilancio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, proporra’ al CIPE criteri e indirizzi per l’orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata (accordi, intese, contratti, patti).