DELIBERAZIONE 14 febbraio 2002, n. 5/2002

  • Emanante: 3
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 27/08/2002
Criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego. (deliberazione n. 5/2002).

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 45, comma 1, delega il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione, ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialita’ e all’autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che, in attuazione della norma sopraindicata, detta disposizioni in materia di incentivi all’autoimprenditorialita’ e all’autoimpiego definendone, fra l’altro, finalita’, ambito territoriale di applicazione, tipologia, assegnando al C.I.P.E. il compito di stabilire criteri e indirizzi per il finanziamento dei progetti, affidando alla societa’ Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere, nel quadro di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle attivita’ di selezione dei progetti, erogazione delle agevolazioni, assistenza tecnica; Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell’esame sulla compatibilita’ rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, 3, a) del Trattato C.E.; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all’art. 87, 3, c) del Trattato; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale che, fra l’altro, modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l’art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all’adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell’art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997; Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionali (G.U.C.E. n. C74 del 10 marzo 1998); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1 febbraio 2000); Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10 del 13 gennaio 2001) recante la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis); Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10 del 13 gennaio 2001) recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Ritenuto opportuno, al fine di rendere massimo, in termini di iniziative agevolate, l’effetto delle risorse destinate a incentivare autoimprenditorialita’ e autoimpiego; Udita la relazione del Ministro dell’economia e delle finanze;