DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 1998, N. 71

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 241
  • Data fonte: 15/10/1998
definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari concernenti il programma operativo "sviluppo locale/patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento cee n. 2081/93 (leggi n. 183/1987, n. 641/1996 e n. 208/1998).

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, reltivi ai compiti del CIPE in ordine all’armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche’ l’art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l’attuazione delle stesse; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante tra l’altro interventi finanziari a favore delle aree depresse; Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l’art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per interventi nelle aree depresse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e’ stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita’ europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali; Vista la propria delibera in data 21 marzo 1997, in materia di programmazione negoziata ed in particolare il punto 2 che disciplina i patti territoriali; Vista la propria delibera in data 17 marzo 1998, n. 32/98, concernente: “Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazione”; Vista la propria delibera, in data odierna, di riparto delle risorse per le aree depresse recate dall’art. 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208; Vista la proposta di programma operativo “Sviluppo locale/patti territoriali per l’occupazione” che si integra nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell’obiettivo 1, notificata alla Commissione europea in data 27 maggio 1998; Considerato che tal programma comprende nove patti territoriali, localizzati nell’area dell’obiettivo 1, incluso anche il patto “Sangro Aventino” nella regione Abruzzo, che pur non essendo suscettibile di finanziamento comunitario e’ parte integrante dell’esperienza pilota avviata in sede comunitaria per il rilancio dell’occupazione; Considerato che tali patti hanno usufruito dell’assistenza tecnica comunitaria e che agli stessi si applicano le procedure previste dalla propria delibera 21 marzo 1997, ferma restando la necessita’ di assicurare, anche nella fase attuativa, l’unitarieta’ del programma operativo; Considerato che per assicurare ai suddetti nove patti risorse pubbliche nel limite massimo di 100 miliardi ciascuno, occorre finalizzare al programma operativo, oltre alle risorse che saranno rese disponibili dalla Commissione europea pari a 140 mecu (271,600 miliardi) a valere sul FERS, FSE e FEOGA sezione orientamento, le seguenti quote di finanziamento: 271,600 miliardi di lire a valere sulle disponibilita’ del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; 39 miliardi di lire a valere sulle disponibilita’ recate dalla legge n. 641/1996 e gia’ finalizzate al cofinanziamento dei programmi comunitari con delibera di questo Comitato del 17 marzo 1998; 317,800 a valere sulle risorse recate dall’art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, e finalizzate con separata delibera in data odierna al finanziamento dei programmi comunitari inclusi nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; Considerata l’opportunita’ di provvedere tempestivamente al finanziamento nazionale pubblico del programma, al fine di accelerare l’avvio degli interventi, assicurando prioritariamente il completo e tempestivo tiraggio delle risorse comunitarie e subordinando, quindi, l’utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali al rispetto delle scadenze per gli impegni e pagamenti previsti dalla decisione comunitaria; Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 637/6.98/S in data 16 giugno1998; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per l’attivazione dei patti territoriali, compresi nel programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione” nelle regioni dell’obiettivo 1, saranno seguite le procedure previste dalla propria delibera del 21 marzo 1997 indicata in premessa, ad eccezione di quanto previsto al punto 2.11 della stessa delibera.

2. Ai fini del tempestivo utilizzo delle risorse previste per il programma operativo medesimo, in corso di approvazione in sede comunitaria, e’ autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico, per il periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, cosi’ come indicato per ciascuna annualita’, nell’allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

3. Per garantire il completo e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie, e’ autorizzato, altresi’, il finanziamento di un programa aggiuntivo di 256,800 miliardi di lire, stabilito a titolo programmatico, a valere sulle disponibilita’ di cui alla propria delibera in data odierna, concernente il riparto delle risorse recate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, da utilizzarsi nel rispetto delle date limite per gli impegni e i pagamenti previste dalla decisione comunitaria.

4. Per il patto territoriale “Sangro Aventino” nella regione Abruzzo – previsto nell’ambito del programma predetto – e’ autorizzato un finanziamento pari a 82,475 miliardi di lire, di cui 39 miliardi di lire a valere sulle disponibilita’ recate dalla legge n. 641/1996, indicate sotto la voce “Cofinanziamento POP” dell’allegato n. 2 alla richiamata delibera n. 32/1998, in data 17 marzo 1998, e 43,475 miliardi di lire a valere sulle risorse di cui alla propria delibera in data odierna concernente il riparto delle risorse di cui alla legge n. 208/1998. Sulle disponibilita’ della predetta delibera fa carico, altresi’, a titolo programmatico, l’ulteriore importo di 17,525 miliardi di lire, quale quota aggiuntiva per il Sangro Aventino, da utilizzarsi entro le scadenze indicate al punto precedente.

5. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea.

6. Il predetto Fondo di rotazione e’ autorizzato ad erogare le risorse nazionali previste dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l’intervento comunitario.

7. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra’ procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. I dati relativi all’attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell’amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita’ vigenti.