Deliberazione CIPE 11 Novembre 1998, n. 118

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 24
  • Data fonte: 30/01/1999
Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programmi aggiuntivi cofinanziati dal fesr, da effettuarsi in relazione ai programmi operativi regionali "basilicata" e "molise", di cui al regolamento cee n. 2081/93.

Abstract:

la delibera cipe n. 118 autorizza un cofinanziamento nazionale pubblico, per il 1999, pari a 99,324 miliardi di lire, ai fini dell’attuazione delle azioni aggiuntive previste nell’ambito dei pop della basilicata e del molise. le somme vengono erogate su richiesta delle regioni interessate.le regioni adottano le iniziative e i provvedimenti per utilizzare i finanziamenti entro le scadenze previste ed effettuano i controlli.

Delibera:

Art. 1

Ai fini dell’attuazione delle azioni aggiuntive previste nell’ambito dei pop Basilicata e Molise richiamati in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria, e’ autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, per l’anno 1999, pari complessivamente a 99,324 miliardi di lire, come indicato nell’allegata tabella, che forma Parte Integrante della presente delibera. Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

  • 29,797 miliardi di lire, a valere sulle risorse del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;
  • 39,730 miliardi di lire, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 208/1998, che devono affluire al medesimo fondo di rotazione;
  • 29,797 miliardi di lire, con disponibilita’ delle Regioni.

Art. 2

Le quote a carico del predetto fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dalle Regioni interessate ed a seguito delle decisioni di approvazione dei programmi da parte della commissione europea. Le somme di cui alla legge n. 208/1998 vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal fondo medesimo.

Art. 3

Il fondo di rotazione e’ autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l’intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell’art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

Art. 4

Le Regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettuano i controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra’ procedere ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strutture del dipartimento della ragioneria generale dello stato.

Art. 5

I dati relativi all’attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell’amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – dipartimento della ragioneria generale dello stato, secondo le modalita’ vigenti.