Deliberazione CIPE 26 Giugno 1996

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 26/06/1996
Regolamento interno del comitato interministeriale per la programmazione economica

Abstract:

La deliberazione riguarda i seguenti temi: disciplina delle riunioni del cipe; disciplina degli atti del comitato; segreteria del comitato

Delibera:

capo I

disciplina delle riunioni del CIPE

Art. 1 – Partecipazione alle riunioni del comitato

1 .

Alle riunioni del comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri appositamente invitati in ragione della materia in trattazione.

2 .

La partecipazione dei Ministri alle riunioni del comitato e’ obbligatoria. In caso di impossibilita’ per i Ministri a partecipare alla seduta possono intervenire i sottosegretari di stato, muniti di delega conferita dal Ministro, da acquisire agli atti della seduta.

3 .

Il componente del comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita’ o conflitto d’interessi e’ tenuto a segnalare tale situazione al presidente ed e’ tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sulla singola questione.

4 .

Partecipano altresi’, su invito del presidente, il presidente dell’ISTAT; il governatore della Banca d’Italia, il segretario generale della programmazione per le materie di loro interesse.

5 .

Alle riunioni partecipano tenuto conto delle specifiche norme previste negli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, oppure su invito del presidente – i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome, nonche’ i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali.

6 .

Partecipa alle riunioni con le funzioni di segretario il Sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica a cio’ delegato; dette funzioni in assenza del sottosegretario sono svolte dal componente piu’ giovane di eta’ presente alla seduta.

7 .

E’ ammesso a partecipare, altresi’, un funzionario per ognuna delle amministrazioni presenti nel comitato con compiti di assistenza tecnica ai Ministri, limitatamente ai punti all’ordine del giorno di loro competenza.

8 .

Il servizio per l’attuazione (S.A.P.E.) del Ministero del Bilancio assicura il necessario supporto e alle sedute del comitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994.

9 .

Le riunioni del comitato si tengono, di norma, presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, salvo che il presidente disponga altrimenti.

Art. 2 – Cadenza delle riunioni – provvedimenti e questioni da sottoporre al comitato – ordine del giorno

1 .

Le sedute del comitato sono convocate dal presidente, di regola nell’ultima decade di ciascun mese.

2 .

Il Ministro che intenda proporre l’iscrizione di un provvedimento o questione all’ordine del giorno inoltra la necessaria documentazione istruttoria alla segreteria del comitato.

3 .

L’ordine del giorno di ciascuna seduta e’ predisposto – su indicazione del presidente – dagli uffici di segreteria del comitato sulla base delle proposte inoltrate al comitato stesso e compiutamente istruite.

4 .

La proposta deve essere preceduta dall’acquisizione dei concerti, delle intese e dei pareri previsti per legge. In caso di urgenza il concerto o l’intesa possono essere acquisiti nella seduta stessa.

5 .

In caso di particolare urgenza il comitato, ove siano consenzienti tutti i componenti presenti e ove il presidente ne ravvisi la non differibilita’, puo’ decidere la trattazione di altro argomento non inserito all’ordine del giorno. Dell’avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

6 .

L’ufficio di segreteria del comitato, ove non abbia gia’ provveduto, inoltra alle amministrazioni interessate, contestualmente alla convocazione della seduta, anche la documentazione acquisita, indirizzandola unicamente all’ufficio abilitato formalmente dall’amministrazione competente a riceverla. A tal fine le amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata, un responsabile del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 3 – Convocazioni

1 .

Il comitato e’ convocato, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

2 .

Nei casi di convocazione urgente la relativa documentazione deve comunque pervenire in tempo utile ed in forma completa agli uffici di segreteria del CIPE. L’argomento sara’ trattato in seduta solo se siano consenzienti tutti i componenti presenti.

Art. 4 – Riunione preparatoria del comitato

1 .

Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza del comitato sono esaminati in una riunione preparatoria da convocarsi a cura della segreteria almeno due giorni prima della riunione del comitato stesso, al fine di pervenire alla necessaria preparazione tecnica della seduta CIPE. Le risultanze di tale riunione sono trasmesse tempestivamente alle amministrazioni interessate.

2 .

Nessuno schema di deliberazione, nessun provvedimento puo’ essere inserito all’ordine del giorno del comitato se non esaminato nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui all’art. 2, comma 5.

3 .

La riunione preparatoria e’ coordinata dal Sottosegretario di Stato al bilancio con funzioni di segretario del CIPE. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i capi di gabinetto, il ragioniere generale dello stato, i segretari generali ove esistenti, ovvero, in loro sostituzione, i direttori generali competenti.

4 .

Gli uffici del S.A.P.E., nell’espletamento dell’attivita’ istruttoria di loro competenza a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994, predispongono per il CIPE una nota di sintesi comprendente tutti i punti dell’ordine del giorno, con indicazione anche delle risultanze della riunione preparatoria; provvedono altresi’ ad assicurare la completezza della documentazione istruttoria.

Art. 5 – Riunioni del comitato

1 .

Le riunioni del comitato sono aperte e chiuse dal presidente.

2 .

Il presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza e del quorum costitutivo (la meta’ piu’ uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l’esito; puo’ modificare eventualmente la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all’ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l’esposizione ed il numero degli interventi di ciascun componente.

In assenza del Ministro proponente, l’argomento non viene trattato, salvo diversa decisione del presidente.

3 .

All’atto della votazione chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non e’ consentita la comunicazione o la divulgazione dell’opinione dissenziente.

4 .

Spetta, in ogni caso, al presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all’ordine del giorno.

5 .

Al S.A.P.E. Spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in conformita’ a quanto deliberato.

Art. 6 – Informazioni sui lavori del comitato

1 .

Al termine ogni riunione l’ufficio stampa del Ministero del Bilancio, eventualmente coadiuvato dal S.A.P.E., redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato e’ sottoposto per l’approvazione al presidente. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa l’esito dei provvedimenti adottati resta riservato.

Restano comunque riservate le notizie inerenti l’andamento della discussione.

2 .

I componenti del comitato sono tenuti alla riservatezza sull’andamento della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.

capo II

disciplina degli atti del comitato

Art. 7 – Atti ufficiali del comitato

1 .

Gli atti ufficiali del comitato sono:

  • Il processo verbale;
  • La raccolta delle deliberazioni.

Art. 8 – Contenuto del processo verbale

1 .

Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:

  • Luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;
  • Ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza, di cui al precedente art. 2, comma 5, per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;
  • L’elenco dei presenti, con l’indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;
  • La constatazione espressa della verifica del numero legale;
  • Il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l’esplicita richiesta dei componenti di cui all’art. 5, comma 3;
  • Il testo integrale degli atti approvati anche mediante rinvio ad allegati.

Art. 9 – Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale

1 .

La predisposizione del processo verbale e’ curata da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto. La redazione del processo verbale viene effettuata con l’ausilio dell’ufficio di segreteria del CIPE.

2 .

Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del presidente il quale, ove lo reputi necessario, puo’ rimettere all’approvazione del comitato l’intero testo o singoli punti del medesimo.

3 .

I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal presidente e dal segretario del CIPE, che delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal presidente, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di stato e sono custoditi, a cura dell’ufficio di segreteria del comitato, presso gli archivi del S.A.P.E.

Art. 10 – Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni efficacia e pubblicita’

1 .

Le deliberazioni adottate dal comitato, dopo la sottoscrizione del presidente, sono numerate in ordine progressivo ed inoltrate, a cura della segreteria del CIPE, alla Corte dei Conti per il controllo preventivo o successivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20/1994 e successivamente inviate, sempre a cura della stessa segreteria, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo la vigente normativa.

Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, copia delle delibere adottate puo’ essere rilasciata su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse urgente e indifferibile. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento e’ in corso di registrazione.

2 .

Copia integrale delle deliberazioni adottate e’ raccolta in ordine cronologico. La raccolta delle deliberazioni e’ conservata presso gli archivi del S.A.P.E. A cura degli uffici della segreteria del CIPE.

3 .

Per gli atti diversi dalle deliberazioni adottati dal CIPE, quali prese d’atto, informative, raccomandazioni, pareri etc., che sono riportati nel corpo del verbale, viene redatto apposito elenco conservato agli atti della segreteria del comitato.

Art. 11 – Pubblicita’ degli atti ufficiali

1 .

Il verbale del comitato e’ atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonche’ gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi e previo assenso del presidente.

2 .

Il presidente del comitato puo’ autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il comitato abbia deliberato in senso contrario.

3 .

Ai procedimenti previsti dalla presente deliberazione si applicano le norme del decreto del Ministro del Bilancio 14 dicembre 1993, n. 602.

capo III

segreteria del comitato

Art. 12

Il comitato si avvale per l’espletamento dei propri compiti del S.A.P.E. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994. A tal fine in attesa della compiuta regolazione, attraverso il regolamento Ministeriale previsto dall’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994, della materia organizzativa del servizio, il direttore del S.A.P.E. Adottera’, attraverso propri atti, tutte le misure necessarie al proficuo, efficace ed efficiente espletamento dei compiti degli uffici di supporto al CIPE.

Art. 13

Spetta al S.A.P.E. :

  • Curare gli adempimenti propedeutici e susseguenti alle riunioni del comitato, fornendo il necessario supporto conoscitivo alle decisioni del CIPE;
  • Assicurare il monitoraggio delle decisioni del comitato al fine di ottenere una completa informazione sugli effetti dei provvedimenti adottati per settore e per area territoriale;
  • Assistere, ove, richiesto, il comitato, nonche’ i gruppi di lavoro costituiti nel suo ambito, nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;
  • Provvedere alla ricerca e raccolta sistematica, anche con mezzi informatici e telematici, della documentazione di interesse del comitato, curare lo studio di particolari problemi, nonche’ il contenzioso relativo agli atti del comitato;
  • Acquisire, su specifici argomenti, i pareri degli organi competenti (Consiglio di Stato, avvocatura dello stato, nucleo ispettivo e nucleo di valutazione del Ministero del Bilancio) quando la normativa lo preveda o venga richiesto dal C.I.P.E., dal presidente o da alcuno dei componenti;
  • Fornire, a richiesta dei Ministri interessati, il necessario supporto per l’espletamento delle proprie funzioni nell’ambito del comitato;
  • Assicurare, per ogni decisione concernente l’assegnazione di fondi, che le relative proposte siano corredate da un prospetto riepilogativo comprendente gli stanziamenti ottenuti in precedenza, la relativa utilizzazione, la programmazione dei flussi di spesa, anche in termini di cassa, nonche’ la consistenza degli eventuali conti di tesoreria. Le proposte concernenti agevolazioni alle attivita’ produttive dovranno essere corredate da una valutazione della redditivita’ attesa, redatta anche a cura dell’istituto bancario che contribuisce a finanziare l’iniziativa.