Deliberazione CIPE 27 Aprile 1995, n. 10

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 138
  • Data fonte: 15/06/1995
Direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

In merito alle agevolazioni di cui al dl citato e alla relativalegge di conversione, il cipe definisce le iniziative ammissibili, il calcolo delle agevolazioni, la graduazione dei livelli di agevolazione, le procedure per la valutazione delle richieste di agevolazione.

1. Aree di applicazione.

Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione dell’Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell’art. 92.3.c del Trattato di Roma. Per quanto attiene all’uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita’ competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a. Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell’Unione Europea il 20 maggio 1992.

2. Iniziative ammissibili.

2.1 Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse alle attivita’ estrattive e manifatturiere e, nel limite del 5% delle risorse, alle attivita’ di servizi reali di seguito indicati:- servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale;- servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione;- servizi di consulenza tecnico economica. Alle agevolazioni sono ammessi i progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera:- “ampliamento” l’iniziativa che, attraverso un incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad acrrescere la capacita’ di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacita’ produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;- “ammodernamento” l’iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttivita’ e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;- “ristrutturazione” il progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa;- “riconversione” il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;- “riattivazione” l’iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell’attivita’ di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa, fermo restando che e’ escluso dalle agevolazioni l’acquisto degli insediamenti produttivi;- “delocalizzazione” l’iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita’ di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;

2.2 per le tipologie di attivita’ assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell’Unione Europea.

3. Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (esn) o lordo (esl).

3.1. Le agevolazioni relative ai progetti d’impresa sono calcolate in esn O esl nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;

3.2. L’ammontare delle agevolazioni concedibili e’ determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d’impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilita’ economica e finanziaria fino ad un valore massimo del 3% dello stesso investimento, con l’esclusione delle scorte;

3.3. Il progetto, a fronte del quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlato ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e’ pertanto consentita la presentazione di piu’ domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma;

3.4. L’importo dell’agevolazione concessa e’ impegnato dall’amministrazione competente con apposito provvedimento ed e’ erogato, subordinatamente all’effettiva realizzazione dell’investimento, in tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilita’ alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che e’ resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto c4), puo’ essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

4. Graduazione dei livelli di agevolazione.

Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (esn) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (esl) sono le seguenti:a) per le imprese situate nelle aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:- nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% esn, maggiorato di 15 punti percentuali in esl, per le piccole e medie imprese;- nelle province della Regione Abruzzo, 30% esn per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;- nelle province della Regione Molise 55% esn per le piccole e medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996, 45% esn per le piccole e medie imprese e 35% esn per le altre imprese; dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% esn per le piccole e medie imprese e 30% esn per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% esn per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:- nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell’art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% esn per le piccole imprese, 15% esn per le medie imprese e 10% esn per le altre imprese;- nelle altre aree, 15% esl per le piccole imprese e 7,5% esl per le medie imprese;c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell’art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% esn per le piccole imprese, 15% esn per le medie imprese e 10% esn per le altre imprese.

5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:a) il cipe, su proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, sentite le Regioni interessate, ripartisce annualmente su base reginale l’importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell’unione europea, per obiettivi (1, 2 e 5b) e per ciascuna unita’ territoriale. Il CIPE stabilisce, all’atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell’ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma;b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell’anno successivo;c) l’amministrazione competente dovra’ provvedere, nel piu’ breve tempo possibile, alla determinazione delle modalita’, delle procedure e dei termini per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o societa’ di servizi controllate da banche per l’istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalita’ e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:c1) l’amministrazione competente fissa annualmente un temine per la presentazione delle domande relative all’esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4);c2) la domanda dell’impresa dovra’ essere corredata da elementi di analisi di fattibilita’ e redditivita’ economico finanziaria del progetto e da un piano finanziario completo riguardante la totalita’ dei fabbisogni finanziari dell’iniziativa, nonche’ dagli elementi utili all’individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera c5). Per l’eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle societa’ di locazione finanziaria;c3) l’amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all’amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l’istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilita’ e redditivita’ economico finanziaria e’ svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economico finanziari atti a stabilire l’ammissibilita’ alla formazione della graduatoria di cui al punto c4). Al fine di evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria, il soggetto convenzionato con l’amministrazione competente non puo’ affidare ad altri enti ed istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte dell’istruttoria medesima. Dette istruttorie verranno acquisite dall’amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilita’ nella consapevolezza che, laddove l’amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformita’ alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potra’ incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l”mministrazione;c4) entro due mesi dal termine di cui alla lettera c3), l’amministrazione competente pubblica le graduatorie regionali e/o per aree dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5). I contributi si intendono concessi ai progetti iscritti nella graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio finanziario corrente. Limitatamente all’esercizio finanziario successivo all’anno di presentazione della domanda, i progetti non finanziati concorrono automaticamente, a meno che, non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell’esercizio. Le spese gia’ effettuate nell’ambito di progetti che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione;c5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori:1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all’investimento complessivo;2) numero di occupati attivati dal progetto rispetto all’investimento complessivo;3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta. Per occupazione attivata dal progetto si intende l’occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, e’ nulla in caso di ammodernamento, ristrutturazione e delocalizzazione qualora quest’ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento. La posizione del progetto nella graduatoria complessiva e’ determinata sulla base della somma dei tre indicatori normalizzati.

6. La presente delibera sostituisce le deliberazioni del cipedel 22 aprile e del 28 dicembre 1993 relative alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.