Deliberazione CIPE 5 Agosto 1997, n. 141/97

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 245
  • Data fonte: 20/10/1997
Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1997-1999, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

La presente deliberazione del cipe specifica: definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1997-1999, in relazione all’obiettivo 2 del regolamento cee n. 2081/93.

1. Ai fini della realizzazione delle misure di competenza regionale concernenti lo sviluppo ed il rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il turismo, la ricerca e l’innovazione tecnologica, l’ambiente e la riqualificazione del territorio, per il periodo 1997-1999 e’ autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 488,393 miliardi di lire per le risorse trasferite e la relativa indicizzazione, nonche’ a 1.541,527 miliardi di lire per le nuove risorse. Al predetto cofinanziamento si fa fronte per 1.725,331 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 e per 304,589 miliardi di lire con disponibilita’ delle Regioni e di altri soggetti pubblici interessati. Questi ultimi provvederanno, inoltre, con proprie risorse, pari a 308,304 miliardi di lire, a finanziare il programma aggiuntivo regionale. Le tabelle a e b allegate formano Parte Integrante della presente delibera ed indicano, rispettivamente, il quadro finanziario delle risorse trasferite ed indicizzate, nonche’ il cofinanziamento delle nuove risorse comunitarie disponibili, unitamente ai programmi aggiuntivi regionali.

2. La quota a carico del fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dalle Regioni al fondo medesimo.

3. Il predetto fondo e’ autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l’intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell’art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione e’ autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo per ciascuna Regione autorizzato con la presente delibera.

4. Le Regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Le Regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra’ procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all’attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell’amministrazione titolare, al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita’ vigenti.