Deliberazione CIPE 6 Maggio 1998, n. 51

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 169
  • Data fonte: 22/07/1998
Definizione, coordinamento e finanziamento, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi per l'anno 1999, con il concorso del fondo sociale europeo (obiettivi 1,2,3 e 4 del regolamento cee n. 2081/93

Abstract:

Con la deliberazione n. 51 il cipe ha deliberato le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del fondo sociale europeo per l’anno 1999.tali risorse ammontano a complessive lire 1.239,472 miliardi di lire, relative ai quadri comunitari di sostegno ed ai documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3 e 4.

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo Sociale Europeo per l’anno 1999, pari a complessive 1.239,472 miliardi di lire, relative ai quadri comunitari di sostegno ed ai documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3 e 4, quali risultanti dalle allegate tabelle A, B e C sono assicurate: quanto a 919,325 miliardi di lire dalle disponibilita’ del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987; quanto a 149,613 miliardi di lire dai bilanci regionali, quanto a 96,233 miliardi di lire dai contributi di operatori privati e quanto a 74,301 miliardi di lire da altri interventi pubblici di settore.

2. Gli stanziamenti a titolo di quota nazionale dell’annualita’ 1998 del POP Campania e del POM formazione formatori fissati dalla delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, per quanto in premessa sono ridotti rispettivamente di 8,960 miliardi di lire e di 4,173 miliardi di lire

3. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente sulla base di apposite richieste fatte pervenire al fondo predetto a cura dei titolari dei programmi operativi.

4. Il Fondo di rotazione e’ autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l’intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell’art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione e’ altresi’ autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo previsto dalla programmazione 1994-99 e gia’ deliberato.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, osservino le direttive in materia impartite dal CIPE con delibera del 18 dicembre 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 69 del 24 marzo 1998, riguardante la modificazione del punto 5 delle delibere adottate dal CIPE per gli anni 1994/1996

6. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

7. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell’amministrazione titolare, al sistema informativo della R.G.S., secondo le modalita’ vigenti.