Deliberazione CIPE 9 Maggio 1996

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 158
  • Data fonte: 08/07/1996
Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1996, da effettuarsi con il concorso comunitario nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nell'ambito del piano della piccola pesca costiera

Abstract:

Sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, le linee di intervento finanziario relative all’anno 1996 per l’attuazione delle iniziative previste nell’ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura e del piano d’azione per la piccola pesca costiera, per un ammontare complessivo di lire 71,495 miliardi

1. Le linee di intervento finanziario relative all’anno 1996 per l’attuazione delle iniziative previste nell’ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura e del piano d’azione per la piccola pesca costiera richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 71,495 miliardi, sono specificate – in relazione alla tipologia di azioni – nella tabella allegata che forma Parte Integrante della presente delibera.

2. Ai fini dell’attuazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi IV i indicati, il fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987, provvede, secondo le vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al fondo medesimo da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – d.g. Pesca e acquacoltura.

3. Sono ammesse variazioni compensative tra gli importi previsti nell’allegata tabella da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – d.g. Pesca e acquacoltura, a seguito di apposite decisioni comunitarie. Lo stesso Ministero deve darne, in tal caso, comunicazione al CIPE e al fondo di rotazione.

4. Il fondo di rotazione e’ autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l’intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

5. Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – d.g. Pesca e acquacoltura attua tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

6. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell’esercizio precedente o ad una data successiva, ai sensi del regolamento ce n. 1796/95, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche’ quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

7. Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – d.g. Pesca e acquacoltura effettua i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra’ procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato.