Direttiva del presidente dei Consigli dei Ministri 6 Agosto 1998

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 184
  • Data fonte: 08/07/1998
Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Abstract:

A direttiva regolamenta tutti i permessi di soggiorno a carattere straordinario rilasciati secondo la normativa in vigore, vengono adeguati ai permessi di soggiorno regolamentati attualmente dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, recante “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Art. 1

1 .

Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla data di pubblicazione della presente direttiva in forza di permesso di soggiorno a carattere straordinario o temporaneo o di nulla osta provvisorio rilasciati ai sensi delle norme indicate in premessa, nonche per coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari gia’ rilasciato ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi’ come modificato dall’art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388, i quali si trovino nelle condizioni indicate dalla presente direttiva, le questure provvedono ad adeguare i predetti permessi e nulla osta, ai permessi di soggiorno di cui alla legge 6 marzo 1988, n. 40, recante “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2

1 .

Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 1, che possono dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso o un formale impegno di assunzione, comprovati entrambi dal datore di lavoro, e’ rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40. 2. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 1, che, al momento della richiesta, non possono dimostrare lo svolgimento di attivita’ lavorativa, ne’ siano in possesso di un formale impegno all’assunzione, e’ rilasciato un permesso di soggiorno annuale esteso al lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. 3. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 1, ferme restando, ove applicabili, le norme sul rilascio di permessi di soggiorno di altro tipo che, per condizioni personali, sanitarie o per eta’, siano impossibilitati allo svolgimento di attivita’ lavorativa, e’ rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 3

1 .

La richiesta di adeguamento del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere presentata alla questura competente del luogo in cui lo straniero ha la residenza o, in mancanza, a quella che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno posseduto, alla scadenza del titolo medesimo e comunque non oltre sessanta giorni dopo la scadenza. 2. L’adeguamento del permesso di soggiorno viene effettuato, in mancanza del passaporto o di altro documento di identita’ , sulla base del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.

Art. 4

1 .

Il Ministero dell’interno cura l’applicazione della presente direttiva. Le altre amministrazioni, competenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, ne tengono conto nello svolgimento dei propri compiti.