FP – Circolare 20 agosto 2014, n. 5

  • Emanante: PCM - Dipartimento Funzione Pubblica
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 25/08/2014
Riduzione delle prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 7, D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014

Thesaurus: Lavoro, Razionalizzazione

Abstract:

 L’articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni,  sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. Le riduzioni derivanti dall’applicazione dell’ articolo 7, con la richiamata specificità prevista dal comma 1-bis, si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. Pertanto, entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti. Le amministrazioni provvederanno poi a comunicare – secondo le consuete modalità previste dai rispettivi ordinamenti – al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca dei distacchi, al fine di consentire nell’anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione ed attribuiti a ciascuna associazione sindacale. Di conseguenza, la revoca non è necessaria se, al momento dell’attivazione del distacco sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014. La circolare  dispone che Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca avverrà nel rispetto dell’articolo 18 del CCNQ 7 agosto 1998, nonché delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico.

 

L’articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. Le riduzioni derivanti dall’applicazione dell’ articolo 7, con la richiamata specificità prevista dal comma 1-bis, si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. Pertanto, entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti. Le amministrazioni provvederanno poi a comunicare – secondo le consuete modalità previste dai rispettivi ordinamenti – al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca dei distacchi, al fine di consentire nell’anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione ed attribuiti a ciascuna associazione sindacale. Di conseguenza, la revoca non è necessaria se, al momento dell’attivazione del distacco sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014. La circolare  dispone che Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca avverrà nel rispetto dell’articolo 18 del CCNQ 7 agosto 1998, nonché delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico.

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