INPS – Circolare 10 settembre 2021, n. 133

  • Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • Fonte: INPS
  • Data fonte: 10/09/2021
Articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 12, comma 16-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Thesaurus: Lavoro, Cooperazione

Abstract:

Con la Circolare n. 133, del 10 settembre 2021, l’INPS fornisce chiarimenti sul riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, nel corso del 2021, da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, articolo 1, comma 220, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 12, comma 16-bis, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, in Legge 18 dicembre 2020, n. 176. L’INPS ricorda che i datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono esclusivamente le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, cioè le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In particolare, l’incentivo spetta in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, in base all’articolo 5-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in Legge 15 ottobre 2013, n. 119. L’Ente precisa che lo sgravio contributivo può essere riconosciuto, oltre che per le assunzioni eseguite nel corso dell’anno 2018, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 – a tempo pieno e a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) – inclusi i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato, i rapporti di apprendistato e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Restano escluse, invece, le ipotesi di conversione a tempo indeterminato di rapporti a termine, i rapporti di lavoro intermittente nonché le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50.

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Circolare 10 settembre 2021, n. 133