INPS – Circolare 12 gennaio 2021, n. 2

  • Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • Fonte: INPS
  • Data fonte: 12/01/2021
Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso disospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza discuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria, Congedo parentale

Abstract:

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario di cui all’articolo 22- bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

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Circolare 12 gennaio 2021, n. 2