INPS – Circolare 2 ottobre 2020, n. 116

  • Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • Fonte: INPS
  • Data fonte: 02/10/2020
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria, Congedo parentale

Abstract:

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111. L’INPS precisa che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. L’Istituto riporta, inoltre, i casi di compatibilità ed incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo. Resta incompatibile la fruizione del congedo in caso di prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, negli stessi giorni di fruizione del congedo. L’assenza dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella presente Circolare.

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Circolare 2 ottobre 2020, n. 116