INPS – Messaggio 16 aprile 2020, n. 1648

  • Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • Fonte: INPS
  • Data fonte: 16/04/2020
Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 10 aprile 2020

Thesaurus: Emergenza sanitaria, Congedo parentale

Abstract:

Alla luce del D.P.C.M del 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 3 maggio 2020. Sono prorogati, inoltre, i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per emergenza COVID-19 per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare. La fruizione di tale beneficio è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

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Messaggio 16 aprile 2020, n. 1648