INPS – Messaggio 27 febbraio 2019, n. 803

Nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso Uniemens per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’assicurazione economica di malattia.

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

L’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (introdotto dall’articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile” ai sensi della normativa vigente. Pertanto, per i suddetti datori di lavoro viene esclusa la possibilità di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, sono comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione. Si rammenta inoltre che, considerata la natura compensativa della perdita di guadagno della prestazione previdenziale della malattia, ai lavoratori che risultino essere destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia, la tutela viene riconosciuta, in caso di evento morboso, sempreché i medesimi non percepiscano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento.

Visualizza e scarica l'atto
Messaggio 27 febbraio 2019, n. 803