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- Emanante: Il Direttore Generale INPS
- Fonte:
- Data fonte: 07/08/2018
Abstract:
In merito alle modalità di fruizione dei permessi relativi all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, con il Messaggio INPS in oggetto, si forniscono chiarimenti relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro. In particolare riguarda: 1. la modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive; 2. il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992, in caso di rapporto di lavoro part-time; 3. la frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, in caso di rapporto di lavoro part-time; 4. il cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 e i permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/1992 e all’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
INPS - Messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 |