INSP – Messaggio 16 giugno 2017, n. 2499

Assunzioni di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ex art. 43 d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81.Incentivi contributivi ex art. 32 d. lgs. n. 150/2015. Istruzioni operative

Thesaurus: Apprendistato, Lavoro, Formazione

Abstract:

L’art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. contratto di apprendistato di primo livello), introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015,[1] in vigore dal 24 settembre 2015. L’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 in particolare dispone che: a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%; c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.

Visualizza e scarica l'atto
INSP - Messaggio 16 giugno 2017, n. 2499