Legge 10 febbraio 1992, n. 152

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 24/02/1992
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con la legge in oggetto vengono apportate modifiche e integrazioni alla Legge n. 3 del 1976 inerente all’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.  Al fine dell’esercizio delle attività professionali volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestale, a tutelare l’ambiente e in generale, le attività riguardanti il  mondo rurale ( art. 2), i titoli di dottore agronomo e di dottore forestale spettano a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione della professione e siano iscritti in un albo a norma dell’articolo 3. Possono accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria”. 

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