![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: 2
- Regione: Puglia
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 87
- Data fonte: 15/04/1997
Thesaurus: Inclusione sociale, Immigrazione
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nell’ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e leggi dello stato e, in particolare, con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza nel governo dei diritti civili con i cittadini Italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano l’inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione.
2 .
La Regione in particolare, promuove ogni azione volta alla rimozione e al superamento delle difficolta’ per l’inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, nel rispetto della loro identita’ culturale; realizza, altresi’, interventi volti ad assicurare l’effettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio-sanitarie e alla disponibilita’ di idonea abitazione.
Art. 2 – Destinatari
1 .
I destinatari della presente legge sono gli immigrati provenienti da paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della Regione e siano in possesso del permesso di soggiorno.
2 .
Sono altresi’ considerati immigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di immigrato ai sensi della legislazione vigente.
3 .
Sono esclusi dagli interventi previsti: #art. 3.
Intese tra Regione ed enti locali
1 .
La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie previa intesa con gli enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reCiproci interventi e dell’utilizzazione delle relative risorse.
2 .
La Giunta regionale e’ incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.
Art. 4 – Attivita’ culturali
1 .
La Regione programma e promuove, attraverso gli interventi degli enti locali e in collaborazione con la scuola, l’universita’ e le associazioni che operano nel campo dell’immigrazione, attivita’ culturali e sociali a favore degli immigrati in Puglia al fine di contrastare fenomeni di emarginazione.
2 .
In particolare la Regione programma:
Art. 5 – Diritto allo studio
1 .
La Regione nell’ambito degli interventi di cui alla Legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, anche in collaborazione con la sovrintendenza scolastica regionale, con i provvedimenti agli studi, sentita la consulta regionale dell’immigrazione extracomunitaria, sostiene iniziative progettuali tese a facilitare i processi di integrazione e di apprendimento scolastico degli immigrati nella Regione Puglia, prioritariamente per il livello della scuola dell’obbligo.
2 .
I programmi regionali per gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi straordinari per gli studenti provenienti dai paesi extracomunitari in via di sviluppo.
3 .
Sono ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti Italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita’ statali sulla base della commissione di ginevra 1951 e/o dei mandati rilasciati dall’alto commissario delle nazioni unite e del d.m. N. 416 del 30 dicembre 1989.
Art. 6 – Inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale
1 .
Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale previsti dalle leggi regionali sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Puglia.
2 .
La Regione attua, d’intesa con i Ministeri competenti e nel rispetto delle leggi 26 febbraio 1987, n. 49 e 21 dicembre 1978, n. 845, interventi di qualificazione professionale nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale con i paesi di origine, finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e al loro possibile rientro stabile e qualificato nei paesi di origine.
3 .
La Regione promuove corsi di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale per sviluppare una piu’ approfondita loro conoscenza delle condizioni degli immigrati extracomunitari in Puglia, con riferimenti alla cultura dei paesi di provenienza delle comunita’ piu’ numerose presenti in Puglia, utilizzando, come docenti esperti, immigrati in possesso di idonei requisiti.
Art. 7 – Attivita’ economiche
1 .
La Regione nell’ambito ed in attuazione delle leggi regionali:
Art. 8 – Interventi socio-assistenziali e sanitari
1 .
I cittadini stranieri e i loro familiari, per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parita’ con i cittadini Italiani, alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali; accedono, inoltre, al servizio di asilo-nido.
2 .
A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attivita’ socio-assistenziali da assegnare a ciascun Comune terra’ conto del numero degli immigrati presenti nei comuni della Puglia ed emanera’ le relative direttive.
3 .
La Regione promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale.
4 .
La Regione promuove iniziative specifiche per la promozione culturale e l’inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternita’, nonche’ a favore dei disabili e degli anziani.
Art. 9 – Diritto alla casa
1 .
Gli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione partecipano all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei comuni secondo la normativa fissata dalla Legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
2 .
I lavoratori extracomunitari che risiedono in un Comune della Puglia sono ammessi a partecipare a bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Puglia in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero e la costruzione di un alloggio.
3 .
Allo scopo di favorire il recepimento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza abitativa, la Regione concede contributi ai consorzi di comuni ed ai comuni per opere di risanamento igienico-sanitario degli alloggi da destinare agli immigrati e alle loro famiglie.
4 .
Gli enti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredata di completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario di alloggi interessati all’intervento.
5 .
L’erogazione del contributo viene effettuata come segue: a) il 75 del contributo dopo la presentazione della domanda corredata della
Diritto alla casa 20 dicembre 1984, n. 54. % e la costruzione di un alloggio. % destinare agli immigrati e alle loro famiglie. % risanamento igienico-sanitario di alloggi interessati all’intervento. %
6 .
La Regione eroga contributi ai comuni, alle associazioni e agli enti morali che, nelle zone in cui VI e’ un utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie, predispongono piani di accoglienza temporanea.
7 .
Per le modalita’ di erogazione dei contributi per i piani di accoglienza si fa riferimento alle modalita’ previste dal quinto comma del presente articolo.
Art. 10 – Contributi e convenzioni
1 .
2 .
La Regione puo’ erogare contributi o stipulare convenzioni gratuite in riferimento alle finalita’ di cui alla presente legge.
3 .
I contributi sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno e corredata di: copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto; documentazione comprovante lo svolgimento continuativo di attivita’ e funzioni a favore degli emigrati e degli immigrati; programma corredato di preventivo di spesa riguardante le iniziative che si intendono realizzare nonche’ le spese di gestione.
4 .
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni, che abbiano usufruito di contributo nell’anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo dell’attivita’ svolta con la relativa documentazione di spesa.
5 .
La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l’automatica esclusione delle associazioni dalla assegnazione di ulteriore contributo nonche’ il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate.
6 .
La Regione tramite il competente Assessorato al bilancio, effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo, con facolta’ di disporre, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la revoca della sovvenzione erogata.
Art. 11 – Consulta regionale dell’immigrazione extracomunitaria
1 .
E’ istituita la consulta regionale dell’immigrazione extracomunitaria.
2 .
Alla consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
Art. 12 – Composizione della consulta
1 .
La consulta regionale e’ nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e’ convocata e presieduta dall’Assessore competente. Essa e’ composta:
Art. 13 – Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari
1 .
La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera l’istituzione dell’albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari determinando, contestualmente, le modalita’ per l’iscrizione ad esso.
2 .
L’iscrizione all’albo di cui al precedente comma e’ condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera a) del precedente art. 12.
Art. 14 – Funzionamento della consulta
1 .
I componenti della consulta per l’immigrazione sono nominati per la durata della legislatura. Essi sono eletti dal Consiglio regionale sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui al precedente art. 12 entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.
2 .
Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine di cui al comma precedente, la consulta sara’ costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti di cui al precedente art. 12, lett. A), e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.
3 .
La consulta elegge a maggioranza nel proprio seno due vice presidenti, di cui uno individuato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente art. 12 e uno tra i consiglieri regionali, con funzioni vicarie.
4 .
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale all’uopo incaricato dalla Giunta regionale su designazione dell’Assessore competente.
5 .
Ogni qualvolta lo ritenga utile, il presidente puo’ invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati ai problemi degli immigrati.
6 .
Le riunioni della consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.
7 .
La consulta, entro novanta giorni dalla data della propria Costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento.
8 .
La partecipazione ai lavori della consulta e’ a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio ove spettanti, con le modalita’ e i criteri stabiliti dalla Legge regionale.
Art. 15
1 .
La lett. F) dell’articolo 7 della Legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, e’ cosi’ modificata: ” f) da n. 10 rappresentanti delle associazioni aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti in Puglia, operanti con carattere di continuita’ da almeno cinque anni in Italia e all’estero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie”.
Art. 16 – Coordinamento
1 .
Il settore lavoro, oltre all’attuazione delle iniziative di propria competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell’amministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento. In sede di approvazione della legge di riordino degli uffici regionali sara’ costituito il settore emigrazione – immigrazione.
Art. 17 – Norma finanziaria
1 .
Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione, nella Parte II – spesa – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990, del capitolo 0941020 “interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia (Legge regionale n. 29 dell’11 maggio 1990) per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), con prelievo di pari importo dal cap. 1020020 “fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale”. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.