Legge 18 gennaio 1994, n. 59

  • Emanante: Stato
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 14
  • Data fonte: 27/01/1994
Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all’apposito albo a norma dell’articolo 27.  Il conseguimento dell’abilitazione e’ subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

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