Legge 29 Aprile1949, n. 264

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 29/05/1949
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Titolo I. – commissione centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza dei disoccupati

Art. 1

E’ istituita, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la commissione centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza dei disoccupati.

Art. 2

La commissione centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza dei disoccupati ha il compito:

1) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell’avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull’attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonche’ avverso le decisioni delle commissioni Provinciali, prese in base all’art. 25;

3) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4)di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieriscuola di cui all’art. 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell’attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l’assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l’individuo e la collettivita’, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati. Per le materie di sua competenza la commissione puo’ chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla commissione la competenza di esprimere pareri, il mistro per il lavoro e la previdenza sociale non provvedera’ senza aver previamente udito i pareri stessi.

Art. 3

La commissione centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza dei disoccupati e’ presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egi puo’ delegare a presiedere singole riunioni della commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo. Essa e’ composta:

1) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terra’ conto dell’importanza numerica delle organizzazioni;

2) dai direttori generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell’agricoltura e foreste e dell’industria e commercio;

4) dal direttore generale dell’istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della commissione centrale e dei comitati, di cui all’art. 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all’art. 2, n. 4, partecipera’, come membro effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, partecipera’, come membro effettivo, un rappresentante della Regione intressata. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnera’ loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvedera’ d’ufficio. Tale termine potra’, su richiesta motivata delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovra’ essere designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

Art. 4

La commissione centrale puo’ costituire nel suo seno comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della commissione o di comitati, puo’ far assistere a singole riunioni della commissione e dei comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell’alto commissariato per l’igiene e la sanita’ pubblica e dell’ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art. 5

Le norme per il funzionamento della commissione centrale e dei comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale medesima. La commissione centrale e’ convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. E’ convocata altresi’ ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. I comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.

Art. 6 – Con l’entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1) il comitato per la disoccupazione previsto dall’art. 9 del regio decretolegge 20 maggio 1946, n. 373;

2) il comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l’art.2 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 7 novembre 1947, n. 1264.

Titolo II – disciplina del collocamento

capo I

disciplina dell’avviamento al lavoro.

Art. 7

Il collocamento e’ funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo.

Art. 8

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del presidente della repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Nessuno puo’ essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l’eta’ stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti. Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l’ufficio competente. Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonche’ i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite commissioni previste dalle leggi speciali.

Art. 10;

1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2) giovani di eta’ inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

4) pensionati in cerca di occupazione;

Entro l’ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale, sara’ provveduto alla determinazione delle modalita’ di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacita’ di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria. Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Art. 11;

L’obbligo di cui al commma precedente non riguarda:

L’obbligo di cui al commma precedente non riguarda: 1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3/a grado del datore di lavoro;

3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;

4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;

6) i lavoratori destinati ad aziende con non piu’ di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piu’ di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del presidente della repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni dello stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici, sono soggetti all’obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all’assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

E’ ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall’azienda nella quale e’ occupato ad un’altra. I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all’ufficio di collocamento della zona.

Art. 12;

E’ ammesso lo scambio di mano d’ opera e di servizi di cui all’art. 2139 del codice civile.

Art. 13;

Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce. L’ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.

Art. 14;

La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale. Gli uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate. E’ ammessa la richiesta nominativa:

A) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente piu’ di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unita’ superiore alle nove;

B) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

C) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell’azienda;

D) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali. Con decreto del presidente della repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali e’ consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti. L’ufficio di collocamento, nell’atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, e’ tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.

Art. 15;

I lavoratori che risiedano nella localita’ nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell’avviamento al lavoro. La commissione di cui all’art. 25, ove condizioni locali lo richiedano, puo’ autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di localita’ viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalita’. Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sara’ data preferenza nell’avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell’avviamento al lavoro si terra’ conto complessivamente: del carico familiare; dell’anzianita’ di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo. Il datore di lavoro puo’ rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall’ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa. I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

Art. 16;

Ove sia ritenuto opportuno dalla commissione comunale, per l’attivita’ agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente. Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terra’ conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti.

Art. 17;

Per l’assunzione di salariati avventizi le amministrazioni dello stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici possono chiedere all’ufficio competente l’elenco dei disoccupati della specialita’ da assumere, per l’accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta’ di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d’opera loro inviata per accertarne la capacita’ tecnica. Qualora l’ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad uffici di altri comuni.

Art. 18;

L’avviamento al lavoro e’ comprovato da comunicazione rilasciata dall’ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L’ufficio all’atto dell’avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti.

Art. 19;

E’ data facolta’ al datore di lavoro di assumere direttamete la mano d’opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessita’ di evitare danni alle persone o agli impianti. Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro e’ tenuto a darne comunicazione nominativa per l’eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all’ufficio competente.

Art. 20;

Le commissioni comunali, costituite a norma del Decreto Legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all’ufficio competente per territorio l’elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalita’ che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento. Gli uffici di collocamento devono trasmettere alle commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l’elenco dei lavoratori agricoli occupati nell’anno precedente con l’indicazione dei periodi di occupazione.

Art. 21;

I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell’avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. I datori di lavoro dell’agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.

Art. 22;

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l’obbligo di dichiarare all’ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta la iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione. Il lavoratore, che non osserva l’obbligo di cui al precedente comma, e’ cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonche’ dall’elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell’art. 3 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora VI sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianita’. Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all’art. 16, l’accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione e’ fatto di ufficio. Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente. La cancellazione puo’ essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23;

Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessita’ di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del presidente della repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza socale, sentita la commiss ione centrale, puo’ essere disposto che le funzioni previste dal titolo II siano esercitate da uno o piu’ degli uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di piu’ Provincie, ovvero da uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dei suoi organi periferici e delle commissioni centrali e Provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.

capo II.

organi del collocamento.

Art. 24;

Il servizio del collocamento e’ svolto dagli uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli piu’ importanti della Provincia ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonche’ dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessita’. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovra’ essere superiore a l. 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovra’ eccedere l’importo annuo massimo di l. 900.000.000.

Art. 25;

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e’ istituita in ogni Provincia presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell’ufficio stesso in qualita’ di presidente, da un rappresentante del genio civile, da un rappresentante della Camera di Commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica. La commissione decide, nell’ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

A) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all’altro e da una categoria all’altra dello stesso settore produttivo;

B) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

C) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all’iscrizione nelle liste di collocamento e all’avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della commissione e’ ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la commissione centrale. La commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella Provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione dura in carica due anni.

Art. 26;

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della commissione Provinciale, puo’ autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le sezioni di collocamento ed i collocatori corrispondenti od incaricati una commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell’ufficio o da un suo incaricato, in qualita’ di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro. La commissione dura in carica due anni. Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell’articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente. I turni di lavoro, previsti dall’art. 16, e la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo le norme dell’art. 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dagli uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le commissioni centrali e Provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della commissione prevista dal primo comma di questo articolo. La sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla commissione, se non in base a decisione adottata dall’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione di cui all’art. 25.