Legge 3 maggio 2019, n. 37

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 109
  • Data fonte: 11/05/2019
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Thesaurus: Disposizioni

Abstract:

La legge europea rappresenta, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione Europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea. La legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Secondo quanto previsto all’articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell’Unione Europea nell’ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell’ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. “EU Pilot”, lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione). La legge europea può prevedere: modifiche a norme statali oggetto di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia (o di sentenze della Corte di giustizia europea; disposizioni per assicurare l’applicazione di atti dell’UE; l’attuazione di trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione. La legge europea può anche prevedere l’abrogazione e la modifica di norme in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione. Contiene, infine, i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni che non adempiono all’attuazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza, e non provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.

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