Legge Costituzionale 26 Febbraio 1948, n. 4

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 26/02/1948
Statuto speciale per la valle d'aosta

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Titolo II – funzioni della Regione

Art. 2

In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche’ delle norme fondamentali delle riforme economicosociali della repubblica, la Regione ha potesta’ legislativa nelle seguenti materie:

A) ordinamento degli uffici e degli enti dipendneti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

C) polizia locale urbana e rurale;

E) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

H) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

L) caccia e pesca;

N) incremento dei prodotti tipici della valle;

N) incremento dei prodotti tipici della valle; o) usi civici, consorteriem promiscuita’ per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta’ colturali;

Q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

S) biblioteche e musei di enti locali;

U) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

Z) servizi antincendi.

Art. 3

La Regione ha la facolta’ di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della repubblica, entro i limiti indicati nell’articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

A) istituzione di enti di credito di carattere locale;

B) istituzione di enti di credito di carattere locale;

C) espropriazione per pubblica utilita’ per opere non a carico dello Stato;

D) disciplina dell’utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

F) finanze regionali e comunali;

H) previdenza e assicurazioni sociali;

L) igiene e sanita’, assistenza ospedaliera e profilattica;

N) annona;

O) assunzione di pubblici servizi.

Art. 4