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- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Data fonte: 26/02/1948
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Titolo II – funzioni della Regione
Art. 2
In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche’ delle norme fondamentali delle riforme economicosociali della repubblica, la Regione ha potesta’ legislativa nelle seguenti materie:
A) ordinamento degli uffici e degli enti dipendneti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
C) polizia locale urbana e rurale;
E) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
H) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
L) caccia e pesca;
N) incremento dei prodotti tipici della valle;
N) incremento dei prodotti tipici della valle; o) usi civici, consorteriem promiscuita’ per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta’ colturali;
Q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
S) biblioteche e musei di enti locali;
U) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
Z) servizi antincendi.
Art. 3
La Regione ha la facolta’ di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della repubblica, entro i limiti indicati nell’articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
A) istituzione di enti di credito di carattere locale;
B) istituzione di enti di credito di carattere locale;
C) espropriazione per pubblica utilita’ per opere non a carico dello Stato;
D) disciplina dell’utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
F) finanze regionali e comunali;
H) previdenza e assicurazioni sociali;
L) igiene e sanita’, assistenza ospedaliera e profilattica;
N) annona;
O) assunzione di pubblici servizi.