Legge Statale 1 Giugno 1977, n. 285

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 01/06/1977
Legge 1 giugno 1977, n. 285 (con le modificazioni apportate dal decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1977, n. 864 e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479) testo coordinato * provvedimenti per l'occupazione giovanile

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Titolo I – norme generali

Art. 1

Allo scopo di:

  • Incentivare l’impiego straordinario di giovani in attivita’ agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
  • Finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agriocolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;
  • Incoraggiare l’accesso dei giovani alla coltivazione della terra;
  • Promuovere la Costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art.14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  • Realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo;

Per il 1977 e per i successivi tre anni e’ stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall’art.29.

Art. 2

Le Regioni secondo i propri indirizzi programmatori predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attivita’ di formazione professionale articolandosi per settori produttivi in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo. I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita’ che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita’ che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. Le Regioni provvedono a dare pubblicita’ ai programmi con le forme piu’ idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese. I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo. Testo redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge. Le modifiche sono in corsivo.

Art. 3

Per i fini di cui al precedente articolo e’ costituita presso la Regione per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da questi designati. La commissione, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, e’ presieduta da questi o da un suo delegato. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle universita’ e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, dei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professione. Le pubblche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Art. 3bis

La commissione centrale di cui all’art.26 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 assume la denominazione di commissione centrale per l’impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell’impiego, secondo le linee della programmazione economica e le indicazioni della comunita’ economica europea. La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell’attivita’ regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell’occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l’evoluzione della organizzazione del lavoro, nonche’ alla conseguente dinamica della professionalita’ e relativi riflessi sulla domanda del lavoro, avvalendosi pure dell’attivita’ svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La commissione svolge, altresi’, i compiti della commissione centrale per l’avviamento al lavoro di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264. La commissione, presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato e da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e’ composta :

  • Da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo designati, su richiesta del Ministero del Lavoro e della Precidenza Sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  • Dai direttori generali che presiedono ai servizi di collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali del personale;
  • Da cinque rappresentanti delle Regioni, scelti dal Ministero del Lavoro nell’ambito dei designati dalle Regioni. A tal fine ciascuna Regione e le due province autonome di Bolzano e Trento hanno facolta’ di designare un nominativo.

In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e’ designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vicesegretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e durano in carica tre anni. Le commissioni regionali per la mobilita’ di cui all’art.22 della Legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissione regionale per l’impiego. Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla Legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l’impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate. Le commissioni regionali per l’impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi’, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l’impiego dei giovani in attivita’ formative e lavorative. Le commissioni regionali per l’impiego attraverso i competenti ispettorati Provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all’avviamento con richiesta nominativa, l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 1 della Legge 9 dicembre n. 903. Le commissioni regionali per l’impiego si riuniscono almeno una volta all’anno sotto La presidenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per l’impostazione del programma di attivita’ e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della Regione di cui all’art.22, secondo comma, della Legge 12 agosto n. 675, debbono essere membri del Consiglio Regionale. Per la realizzazione dei loro compiti la commissione centrale e le commissioni regionali per l’impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e presso gli uffici regionali del lavoro. Puo’ essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente e’ fissato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari per l’attuazione della presente legge, nonche’ degli articoli 22 e seguenti della Legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti ai sensi dell’art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di Consigliere Ministeriale nel ruolo dell’amministrazione centrale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 4

Presso le sezioni di collocamento e’ istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel Comune di eta’ compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di eta’. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria. La commissione provinciale di cui all’art.25 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 puo’ stabilire, su proposta del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonche’ dalle amministrazioni statali e dalle Regioni interessate all’attuazione dei progetti specifici di cui all’art.26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalita’, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l’attivita’ lavorativa. I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del Comune di residenza anche in quella del Comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali. E’ fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della legge. I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli artt.7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all’anno e possono stipurare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato ai quello precedentemente svolto non superi i termini massimi indicati agli artt.7 e 26.

Art. 5

La commissione di collocamento di cui all’articolo 26 della Legge 29 aprile 1949 n. ????; e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con Decreto del Ministro del Lavoro e della Providenza Sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica e la specializzazione posseduta o, per contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terra’ conto altresi’ della condizione economica personale e famigliare degli interessati. La graduatoria e’ resa pubblica ed e’ comunicata al Comune per l’affissione all’albo pretorio, ed alla Regione Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978. Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979. Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l’avviamento, ai sensi dell’art.7 e 27 della presente legge, ad un’attivita’ corrispondente ai requisiti professionali d’iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d’avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane e’ cancellato dalla lista. Contro l’omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonche’ contro gli atti di avviamento e’ ammesso ricorso alla commissione di cui all’articolo 25 della Legge 29 aprile 1949 n. 264 entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilita’ di adire l’autorita’ competente. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve ferne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attivita’ in cui prevede di inserire i giovani nonche’ le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titolo di studio, l’avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e’ operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato in possesso di studio specifico, l’avviamento e’ operato secondo l’ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facolta’ di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere. Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non piu’ di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all’art.7 mediante richiesta nominativa.

Art. 6

Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di eta’ fra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalita’ della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell’art.11, terzo comma, della Legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni nonche’ da enti pubblici economici. I giovani iscritti nella lista speciale di cui all’articolo 4 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicato all’articolo 11, terzo comma, punto 6) della Legge 19 aprile 1949, n. 264. A tal fine detti datori di lavoro hanno facolta’ di avanzare richiesta Legge 1 giugno 1977, n. 285 (con le modificazioni apportate dal d.l. 30 settembre 1977, n. 706, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1977, n. 864; e dal d.l. 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1978, n. 479) testo coordinato provvedimenti per l’occupazione giovanile titolo I norme generali art.1 allo scopo di: 1) incentivare l’impiego straordinario di giovani in attivita’ agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici; 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agriocolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali; 3) incoraggiare l’accesso dei giovani alla coltivazione della terra; 4) promuovere la Costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art.14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 5) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo; per il 1977 e per i successivi tre anni e’ stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall’art.29. Art.2 le Regioni secondo i propri indirizzi programmatori predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attivita’ di formazione professionale articolandosi per settori produttivi in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo. I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita’ che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita’ che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. Le Regioni provvedono a dare pubblicita’ ai programmi con le forme piu’ idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese. I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo. Testo redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge. Le modifiche sono in corsivo. Art.3 per i fini di cui al precedente articolo e’ costituita presso la Regione per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da questi designati. La commissione, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, e’ presieduta da questi o da un suo delegato. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle universita’ e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, dei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professione. Le pubblche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Art.3bis la commissione centrale di cui all’art.26 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 assume la denominazione di commissione centrale per l’impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell’impiego, secondo le linee della programmazione economica e le indicazioni della comunita’ economica europea. La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell’attivita’ regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell’occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l’evoluzione della organizzazione del lavoro, nonche’ alla conseguente dinamica della professionalita’ e relativi riflessi sulla domanda del lavoro, avvalendosi pure dell’attivita’ svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La commissione svolge, altresi’, i compiti della commissione centrale per l’avviamento al lavoro di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264. La commissione, presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato e da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e’ composta : a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo designati, su richiesta del Ministero del Lavoro e della Precidenza Sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi di collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali del personale; c) da cinque rappresentanti delle Regioni, scelti dal Ministero del Lavoro nell’ambito dei designati dalle Regioni. A tal fine ciascuna Regione e le due province autonome di Bolzano e Trento hanno facolta’ di designare un nominativo. In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e’ designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vicesegretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e durano in carica tre anni. Le commissioni regionali per la mobilita’ di cui all’art.22 della Legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissione regionale per l’impiego. Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla Legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l’impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate. Le commissioni regionali per l’impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi’, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l’impiego dei giovani in attivita’ formative e lavorative. Le commissioni regionali per l’impiego attraverso i competenti ispettorati Provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all’avviamento con richiesta nominativa, l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 1 della Legge 9 dicembre n. 903. Le commissioni regionali per l’impiego si riuniscono almeno una volta all’anno sotto La presidenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per l’impostazione del programma di attivita’ e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della Regione di cui all’art.22, secondo comma, della Legge 12 agosto n. 675, debbono essere membri del Consiglio Regionale. Per la realizzazione dei loro compiti la commissione centrale e le commissioni regionali per l’impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e presso gli uffici regionali del lavoro. Puo’ essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente e’ fissato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari per l’attuazione della presente legge, nonche’ degli articoli 22 e seguenti della Legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti ai sensi dell’art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere Ministeriale nel ruolo dell’amministrazione centrale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Art.4 presso le sezioni di collocamento e’ istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel Comune di eta’ compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di eta’. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria. La commissione provinciale di cui all’art.25 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 puo’ stabilire, su proposta del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonche’ dalle amministrazioni statali e dalle Regioni interessate all’attuazione dei progetti specifici di cui all’art.26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalita’, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l’attivita’ lavorativa. I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del Comune di residenza anche in quella del Comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali. E’ fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della legge. I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli artt.7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all’anno e possono stipurare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato ai quello precedentemente svolto non superi i termini massimi indicati agli artt.7 e 26. Art.5 la commissione di collocamento di cui all’articolo 26 della Legge 29 aprile 1949 n. ????; e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con Decreto del Ministro del Lavoro e della Providenza Sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica e la specializzazione posseduta o, per contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terra’ conto altresi’ della condizione economica personale e famigliare degli interessati. La graduatoria e’ resa pubblica ed e’ comunicata al Comune per l’affissione all’albo pretorio, ed alla Regione Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978. Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979. Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l’avviamento, ai sensi dell’art.7 e 27 della presente legge, ad un’attivita’ corrispondente ai requisiti professionali d’iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d’avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane e’ cancellato dalla lista. Contro l’omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonche’ contro gli atti di avviamento e’ ammesso ricorso alla commissione di cui all’articolo 25 della Legge 29 aprile 1949 n. 264 entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilita’ di adire l’autorita’ competente. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve ferne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attivita’ in cui prevede di inserire i giovani nonche’ le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titolo di studio, l’avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e’ operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato in possesso di studio specifico, l’avviamento e’ operato secondo l’ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facolta’ di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere. Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non piu’ di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all’art.7 mediante richiesta nominativa. Art.6 durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di eta’ fra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalita’ della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell’art.11, terzo comma, della Legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni nonche’ da enti pubblici economici. I giovani iscritti nella lista speciale di cui all’articolo 4 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicato all’articolo 11, terzo comma, punto 6) della Legge 19 aprile 1949, n. 264. A tal fine detti datori di lavoro hanno facolta’ di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro e’ stipulato per iscritto ed e’ assente da imposte di bollo e registro. Esso e’ rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta.

Art. 6bis

I giovani assunti ai sensi degli artt.9, quarto coma e 26 della presente legge o al termine del contratto di tempo parziale determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16bis, possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti.

Art. 7

Per il periodo di applicazione della presente legge, il giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalita’ della presente legge, da datori di lavoro di cui all’articolo 6 nonche’ da enti pubblici economici. Il contratto di formazione:

  • Puo’ essere stipulato per i giovani di eta’ compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata per le donne e per i laureati;
  • Non puo’ avere durata superiore a 24 mesi e non e’ rinnovabile. I giovani assutni cno contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti previsti da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative od istituti.

Art. 8

Il contratto di formazione e’ stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promissi od autorizzati dalla Regione anche presso le aziende o loro consorzi (28). La durata, le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonche’ il rapporto tra attivita’ lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l’impiego di cui all’articolo 3 della presente legge in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazini sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo’ essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione. Copia del contratto e’ rimessa all’ufficio provinciale del lavoro. Durante l’esecuzione del contratto il libretto di lavoro e’ conservato dal datore di lavoro che deve annotare l’inizio e il termine del rapporto, l’attivita’ formativa ed il livello di professionalita’ coseguito. Il Ministro della Difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessita’ primarie della difesa, puo’ consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all’art.16 il differimento per la durata del contratto e per una sola volta della prestazione al servizio delle armi purche’ il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22 anno di eta’.

Art. 9

I giovani assunti a norma degli artt.6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione e’ riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

  • Nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevati a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all’art.1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
  • Nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie, con altri giovani, purche’ abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato, almeno la meta’ dei giovani occupati con contratto di formazione. In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito del contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico citato. Tale agevolazione e’ concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta. Nell’ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera a) secondo comma del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico citato. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all’articolo 16quater. Per il giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell’articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all’art.18 costituite tra i giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista di eta’ compresa fra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non puo’ eccedere la durata di 12 mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale. Gli oneri a carico dello stato derivanti dall’applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli artt.29 e 29bis della presente legge.

Art. 10

In sede di versamento all’INPS dei contributi per le assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro detrae l’importo delle agevolazioni previste dal precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati. Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell’INPS dell’importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e’ effettuato dall’INPS medesimo con scadenza mensile. Ai fini del rimborso annuo da effettuare dallo stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell’INPS l’INPS tiene apposita evidenza contabile.

Art. 11

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

Art. 12

L’ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso. Fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art.2110 del codice civile se il giovane assunto ai sensi della legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che e’ tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi piu’ essere reiscritto.

Art. 13

I datori di lavoro, all’atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei mesi, precedenti a licenziamenti per la riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nei confronti dei datori che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo di cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge, dette agevolazioni sono sospese.

Art. 13bis

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, puo’ prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in piu’ unita’ produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli artt.11 e 13, primo comma, della presente legge.

Art. 14

Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell’INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

Art. 15

Durante l’esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro puo’ richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all’assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all’art.33 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facolta’ spetta agli altri datori di lavoro.

Art. 16

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando e dall’ente che ha concesso la qualifica. Con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, e’ stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite, ai sensi del presente articolo, con i livelli di professionalita’ richiesti per l’avviamento al lavoro.

Art. 16bis

Le Regioni, nel quadro dei programmi di cui all’art.2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali, possono organizzare, in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attivita’ di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricoli artigianali, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano le quote, le modalita’ e i tempi per l’assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica ai sensi dell’articolo 16quater. I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente con la Regione e per ruoli qualificati. L’orario di attivita’ di formazione professionale non puo’ eccedere le quaranta ore settimanali. I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalita’ direttamente produttive salvo che per i tempi da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative. Nell’arco dell’attivita’ di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla Regione anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo cui la formazioe del giovane tende. Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell’assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le Regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi. Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla Regione che ne accerta la necessaria idoneita’ tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attivita’. I giovani iscritti nelle liste di cui all’art.4, che richiedono di partecipare all’attivita’ di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati all’attivita’ stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento. I giovani che rifiutano l’avviamento all’attivita’ di formazione profesionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista.

Art. 16ter

I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell’art.7 o hanno frequentato i corsi di cui all’art.16bis della presente legge possono chiedere l’accertamento della qualifica professionale ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento. L’accertamento e’ effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e dei Lavoratori. La composizione della commissione e’ determinata di volta in volta dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione all’accertamento che essa e’ chiamata ad effettuare e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l’ufficio provinciale del lavoro. L’iscrizione a tale albo, che e’ diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e’ disposta dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu’ rappresentative sul piano Provinciale.

Art. 16quater

La commissione di cui all’articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnicopratica, la qualificazione professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende. Per ogni prova tecnicopratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell’azienda, da stabilirsi di anno in anno con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La commissione ha, altresi’, il compito: di effettuare le prove di idoneita’ previste dall’articolo 18 della Legge 19 gennaio 1955 n. 25, e successive modificazioni; di effettuare l’accertamento della professionalita’ dei lavoratori per l’attribuzione della qualifica professionale ai fini dell’iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive Provincie nell’ambito delle proprie competenze.

Titolo II – disposizione in materia di artigianato

Art. 17

Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla Legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per in semestre a mesi nove nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per tre anni nei massimali occupativi previsti dall’art.2 lettere a) e b), della Legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali sono altresi’ modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti artt.6 e 7 per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Titolo III – disposizioni in materia agraria

Art. 18

Le Regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l’incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

  • Per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;
  • Per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle Comunita’ Montane e dalle Regioni;
  • Per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
  • Per la gestione dei servizi tecnici per l’agricoltura;
  • Per l’allevamento del bestiame e per la piscicoltura.

Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sara’ operato dal cipe, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.29, va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di eta’ fra i 18 e 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiori al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell’area meridionale o in quelli a particolare depressione del centronord. La ripartizione tra le Regioni dello stanziamento di cui al comma precedente e’ operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole Regioni ai sensi dell’art.13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 19

Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all’articolo precedente devono presentare alla Regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell’area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l’indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovra’ essere comumque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. I giovani di cui all’articolo 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi commi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative. La Regione sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini dell’ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge. Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte. La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalita’ delle leggi vigenti. Il controllo sulle modalita’ e sulla regolarita’ di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione dei progetti di sviluppo, e’ effettuato dalla Regione territorialmente competente.

Art. 20

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole costituite ai sensi dell’art.18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilita’ di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento e che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tencici per l’agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24. Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all’articolo 18, lettera e) che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilita’ di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all’allevamento del bestiame. Il contributo e’ condizionato all’esito favorevole dei controlli predisposti dalla Regione circa l’effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell’articolo 19. Le cooperative costituite ai sensi dell’articolo 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l’acquisto di macchinari, l’installazione di impianti e in relazione all’esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative. L’istruttoria e l’erogazione dei fondi sono effettuate dalla Regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della Regione ai sensi della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 21

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole e associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o un dioploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi artt.29 e 29bis, dalla Regione territorialmente competente un contributo di lire 100.000 mensile per la durata di ventiquattro mesi. In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e’ tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

Art. 22

Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l’esercizio, l’impianto o lo sviluppo di aziende agricole, IV i comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali previste dalle leggi dello stato o delle Regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di eta’ compresa dai 18 ai 29 anni, sempreche’ posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’art.12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all’esercizio dell’attivita’ agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

Art. 23

Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente iscritto nella lista prevista dal precedente art.4, del contributo di cui al precedente art.9 lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabilite per i contratti di formazione previsti dalla presente legge. Il contributo e’ condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione

Art. 24

Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all’art.14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 24bis

Le Regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attivita’ formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all’articolo 18. Il centro di formazione e studi (formez), ai sensi dell’articolo 40 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e nell’ambito dei progetti specifici per l’agricoltura organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalita’ formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all’articolo 18. I soggetti di cui all’articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con finalita’ formative, per le cooperative di cui all’articolo 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi art.29 e 29bis. Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente art.3bis.

Titolo IV – disposizioni in materia di servizi socialmente utili

Art. 25

Il Comitato InterMinisteriale per la programmazione economica (cipe), sentita la commissione interregionale di cui all’art.9 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48 e sulla base dei progetti delle amministrazioni determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all’art.29 tra le amministrazioni dello stato e le singole Regioni. La quota relativa ai progetti specifici da relizzare nelle Regioni meridionali e’ fissata nella misura del settanta per cento. In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.

Art. 26

Per il periodo di applicazione della presente legge, l’amministrazione centrale e le Regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita’ alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni. I programmi si articolano in progetti specifici definiti di intesa con i comuni e gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle asociazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all’articolo 27, e si possono, tra l’altro, riferire ai seguenti settori: beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettivita’; ispezione del lavoro e servizi statali dell’impiego; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell’amministrazione periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in agricoltura e pesca; sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; attivita’ e servizi di interesse generale e di rilevanza sociale. Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella Legge 20 marzo 1975, n. 70 fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l’informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalita’ e procedure all’uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno. I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalita’0 e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. I comuni e le Comunita’ Montane possono presentare alla Regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente. I progetti riguardano la creazione, l’ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attivita’ di formazione professionale, indicando i tempi e le modalita’ di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature per il personale e per il funzionamento. Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell’attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all’art.4 della presente legge, da utilizzare nell’attuazione dei progetti medesimi con la indicazione delle qualifiche richieste. Il contratto puo’ avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di 12 mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente e non puo’ essere rinnovato. La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a 20 ore settimanali. I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dal presente articolo, a parita’ di condizione, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione. I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle Regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla cassa pensioni dipendenti enti locali e dall’Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali.

Art. 26bis

I programmi di cui all’articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell’articolo 7. I giovani destinati all’attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla Regione anche presso aziende e loro consorzi per consentire l’acquisizione di determinati livelli di professionalita’ in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attivita’ formative proprie del progetto. Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retributite, non puo’ essere inferiore al 30 per cento delle ore di attivita’ lavorativa prevista dal contratto. Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all’articolo 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 le Regioni possono avvalersi dell’apporto tecnico del centro di formazione e studi (formez). La quota dei finanziamenti del fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori spettante alle Regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all’articolo 16bis della presente legge.

Art. 27

L’amministrazione centrale e gli altri responsabili dell’attuazione dei progetti socialmente utili di cui all’articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all’art.4. La convenzione, da stipularsi nell’ambito del programma triennale e che puo’ riguardare l’assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:

  • La cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;
  • L’attuazione per ciascun socio di un contributo mensile di lire 50.000 per la durata di mesi 12;
  • L’acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla Regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;
  • Il rispetto delle norme previste dalla presente legge per cio’ che concerne le modalita’ e la durata della prestazione delle attivita’ formative;
  • La determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti. Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all’art.14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Titolo V – disposizioni comuni e finali

Art. 28

Il mancato o irregolare svolgimento delle attivita’ formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite da precedente comma art.9. Si applica inoltre la sanzione pecuniaria la lire 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.

Art. 29

L’onere derivante dall’attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sara’ iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l’anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l’anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l’anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l’anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa. All’indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un aliquota delle maggiori entrate derivanti dal Decreto Legge 8 ottobre 1976 n. 691 convertito con modificazioni nella Legge 30 novembre 1976 n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per l’autotrazione. Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabili. Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministro per il Tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il CIPE e’ autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le amministrazioni centrali e le singole Regioni, nonche’ tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all’art.1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523.

Art. 29bis

Per i territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, e successive modificazioni, e’ autorizzata l’ulteriore spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell’anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell’anno finanziario 1979. All’onere di lire 100 miliardi relativo all’anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno finanziario medesimo. Il Ministro per il Tesoro e’ autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell’articolo 3bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l’impiego, delle commissioni regionali e delle segreterie tecniche indicate nelo stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla Legge 12 agosto 1977 n. 675. Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal formez ai sensi dei precedenti artt.24bis e 26bis gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull’autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. E’ autorizzata l’assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

Art. 30

Norme transitorie e finali per il periodo di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le commissioni Provinciali di collocamento possono autorizzare l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali, impegnati in attivita’ formative. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente puo’ essere autorizzata l’assunzione con contratto a tempo parziale. Ai giovani e’ corrisposta la retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano ai datori di lavoro le agevolazioni previste dall’articolo 9, quinto comma, della legge 1 giugno 1977 n. 285 quale risulta modificato dal presente decreto. Ai giovani di cui al primo e secondo comma non si applica il divieto previsto dal terzo comma dell’articolo 4 della Legge 1 giugno 1977 n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto.

Art. 30bis

E’ consentita a domanda la reiscrizione nella lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver superato il limite di eta’ indicato nella Legge 1 giugno 1977 n. 285.

Art. 31

Per il periodo di applicazione della Legge 1 giugno 1977 n. 285, il Ministero della Difesa puo’ istituire, con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, per quanto in esse non previsto, delle norme di cui alla Legge 19 maggio 1964 n. 345 sia per i singoli enti militari, sia cumulativamente per gruppi di tali enti, corsi allievi operai, di durata annuale e semestrale ai quali possono essere ammessi giovani di eta’ non superiori a 29 anni, iscritti nella lista speciale. Gli allievi operai di cui al precedente comma che consegnano, al termine del corso, l’attestato di idoneita’ e sempreche’ risultino in possesso dei requisiti generali richiesti dall’art.4 della Legge 13 maggio 1975 n. 157 possono essere assunti in servizio utilizzando i posti gia’ disponibili alla data del 25 gennaio 1977 e quelli che sono o si renderanno annualmente disponibili nei ruoli degli operai delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della Difesa, ferme restando le aliquote dei posti riservarti ai soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della Legge 2 aprile 1968 n. 482 e ai sensi del’articolo 28, n. 2), lettera a), e n. 3) lettera a) della Legge 31 magio 1975 n. 191 e successive modificazioni e integrazioni. L’attestato di idoneita’ conseguito al termine dei corsi annuali o semestrali costituisce titolo per la nomina, rispettivamente, ad operaio qualificato e ad operaio Comune Nella categoria degli operai qualificati potranno essere effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti altrettanti posti, gia’ disponibili alla data 25 gennaio 1977 o che sono i formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico citato. Tale agevolazione e’ concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta. Nell’ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera a) secondo comma del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico citato. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all’articolo 16quater. Per il giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell’articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all’art.18 costituite tra i giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista di eta’ compresa fra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non puo’ eccedere la durata di 12 mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale. Gli oneri a carico dello stato derivanti dall’applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli artt.29 e 29bis della presente legge. Art.10 in sede di versamento all’INPS dei contributi per le assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro detrae l’importo delle agevolazioni previste dal PR