Legge Statale 12 Agosto 1977, n. 675

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 12/08/1977
Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Art. omissis

Art. 22

E’ istituita in ogni Regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilita’ della manodopera ai fini dell’attuazione della presente legge. La commissione e’ nominata dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale ed e’ composta da tre rappresentanti della Regione designati dal Presidente della Giunta regionale; dal direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del Lavoro; da cinque rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL. La commissione e’ presieduta dal direttore del’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo e’ nominato un membro supplente. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive Provincie ai sensi dell’art.8, punto 23) e dell’art.9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell’art.16, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Sono fatte salve le attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale.

Art. 23

La commissione di cui al precedente articolo puo’ avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:

  • Accerta, al fine di attuare la mobilita’ dei lavoratori nell’ambito della Regione i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;
  • Propone programmi di attivita’ e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilita’ dei trasferimenti della monodopera, della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio economico;
  • Esprime il proprio parere sugli interventi nell’ambito regionale del fondo per la mobilita’ della manodopera di cui all’art.28.

Art. omissis

Art. 26

E’ costituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale una commissione centrale per la mobilita’ della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilita’ territoriale dei lavoratori nell’ambito interregionale. Tale commissione e’ composta dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, o da un sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell’orientamento e formazione professionale, dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro, o da loro rappresentanti, nonche’ da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente art.1. Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della manodopera nell’ambito interregionale. La commissione centrale per la mobilita’ della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attivita’ propria e dellecommissioni regionali.