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- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Data fonte: 15/02/1969
Art. omissis
Art. 5 – Prove di esame
L’esame di maturita’ ha come fine la valutazione globale della personalita’ del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.
Art. omissis
Art. 8 – Giudizio di maturita’
A conclusione dell’esame di maturita’ viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione; il candidato lavoratore studente puo’, a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell’azienda da cui dipende, che attesti ola mansione che egli svolge, la sua qualifica e l’orario di lavoro. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturita’ espressa a maggioranza; a parita’ di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente; il giudizio di maturita’ e’ integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali puo’ assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10; nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno Titolo Il voto complessivo sara’ rapportato a sessantesimi; tale voto e’ valido ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all’orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari; le commissioni della maturita’ artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facolta’ di architettura o nell’accademia di belle arti;
Alla formulazione del giudizio, all’attribuzione del voto e alla valutazione dell’orientamento partecipa l’intera commissione; la maturita’ e’ dichiarata con almeno quattro voti favorevoli; i diplomi di maturita’ recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito. Il giudizio e la valutazione sull’orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell’interessato; i candidati non maturi provenienti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute sono ammessi a ripeteri l’ultima classe per un massimo di due anni; i candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta i quali non abbiano conseguito la maturita’ possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l’ultima classe.