Legge Statale 19 Dicembre 1995, n. 84

  • Emanante: 2
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 16
  • Data fonte: 27/04/1996
Norme per l'utilizzazione di lavori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmenti utili. interpretazioni e modifiche di norme

Abstract:

Si specificano i seguenti temi: proroga dei progetti socialmente utili; trattamento integrativo di indennita’; convenzioni con la gepi s.p.a. e con la nova s.p.a; utilizzazione del personale di cui all’art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 ed art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35; interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8; modifiche dell’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8; integrazioni all’art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81; interpretazione autentica dell’art. 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46; integrazione all’art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; interpretazione autentica dell’art.10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27; contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale; norma finanziaria; sono omessi gli articoli 9 e 13.

Art. 1 – Proroga dei progetti socialmente utili

1 .

In attesa della Costituzione delle societa’ previste dall’art. 3 della Legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e’ autorizzato ad approvare e finanziare la prosecuzione dei progetti di cui all’art. 4 della Legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 ed all’art. 1 della Legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalita’ IV i previste, fino al termine massimo del 31 maggio 1996.

Art. 2 – Trattamento integrativo di indennita’

1 .

L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione e l’emigrazione e’ autorizzato a corrispondere ai lavoratori impegnati in progetti socialmente utili di cui all’art. 14 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche e integrazioni, i quali fruiscono di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di altre indennita’ dovute a seguito della cessazione di tali trattamenti, o della indennita’ di mobilita’ prevista al comma 2 dell’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, un trattamento integrativo pari alla differenza tra il trattamento previdenziale in godimento ed il 90 per cento dello stipendio o salario che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro, entro il limite massimo complessivo del 90 per cento dello stipendio o salario spettante ai lavoratori che nell’ambito dell’ente pubblico interessato svolgano pari mansioni.

2 .

Al pagamento delle somme occorrenti per la corresponsione del trattamento integrativo previsto dal comma 1 si provvedera’ mediante emissioni di ordini di accreditamento intestati ai legali rappresentanti degli enti interessati.

Art. 3 – Convenzioni con la gepi s.p.a. e con la nova s.p.a.

1 .

Per l’attuazione degli interventi previsti dagli art. 1 e 2 l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione e’ facultato ad avvalersi della Gepi s.p.a., anche per il tramite della Nova s.p.a., mediante stipula di apposita convenzione.

2 .

Ai relativi oneri si provvedera’ nell’ambito degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell’art. 14.

Art. 4 – Utilizzazione del personale di cui all’art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 ed art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35

1 .

Gli ex dipendenti dei consorzi agrari Provinciali, delle cooperative agricole e delle cantine sociali e loro consorzi, posti in prepensionamento ai sensi dell’art. 12 delle Legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e dell’art. 3 della Legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, possono essere destinati a svolgere prestazioni lavorative presso comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione

2 .

L’utilizzazione del personale di cui al comma 1 dovra svolgersi in prestazioni corrispondenti alla qualifica posseduta nell’ente di provenienza e per un numero di ore non inferiore a ventotto settimanali.

3 .

L’utilizzazione presso le amministrazioni di cui al comma 1 non comporta la Costituzione di rapporto di pubblico impiego.

4 .

Il presidente della Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emanera’ le direttive per la utilizzazione del predetto personale presso le amministrazioni di cui al comma 1.

5 .

I benifici di cui all’art. 12 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 cessano di operare in caso di rifiuto da parte dell’interessato a svolgere l’attivita’ di lavoro prevista dai commi precedenti o in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi. A tal fine i beneficiari devono presentare, annualmente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale devono dichiarare di non prestare attivita’ di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti analoghi a quelli corrisposti. La omessa presentazione della dichiarazione o la non veridicita’ di quanto in essa attestato comporta, oltre agli effetti penali, la decadenza dai benefici sopracitati.

6 .

Per le finalita’ dell’art. 12 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e’ autorizzata per l’esercizio finanziario 1995 l’ulteriore spesa di lire 3.500 milioni (capitolo 14727).

7 .

Al relativo onere si provvedera’ con parte delle disponibilita’ del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

Art. 5 – Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8

1 .

Ai benefici di cui al comma 3 quinquies, aggiunto all’ art. 28 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 con l’art. 1 della Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, accedono anche i dipendenti dell’Italkali addetti all’area servizi che hanno cessato l’attivita’ lavorativa anche successivamente all’entrata in vigore della medesima Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e che non si siano dimessi volontariamente.

2 .

Il presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

Art. 6 – Modifiche dell’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8

1 .

Il comma 3 quinquies dell’art. 1 della Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e’ cosi’ modificato: dopo le parole: “che, non avendo i requisiti dell’eta’ o della contribuzione previdenziali previsti dal comma 3” sostituire il termine: “fruiscono” con: “hanno i requisiti per fruire”.

Art. 7 – Integrazioni all’art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81

1 .

Al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni emanate con circolari Ministeriali n. 315 del 27 giugno 1989 e n. 243 del 2 luglio 1990 all’art. 4 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 sono aggiunti i seguenti commi: “le associazioni di produttori devono altresi’ acquisire e mettere a disposizione durante le fasi di controllo esercitate dai funzionari dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici, le fatture di vendita per quei produttori soci con volume di affari superiore a 10 milioni di lire annui o dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta’ riferite ai prezzi ed alle quantita’ delle vendite effettuate dai soci che sviluppano un volume d’affari inferiore ai 10 milioni di lire annui. Le associazioni di produttori che nel contempo non hanno provveduto ad aquisire le relative fatture e/o autodichiarazioni degli anni precedenti devono provvedere, mediante dichiarazioni rese dai produttori soci comprendenti anche piu’ campagne di commercializzazione, ad acquisirle agli atti entro il 30 giugno 1996. Per le campagne di commercializzazione in corso e per quelle successive le precitate fatture di vendita o dichiarazione sostitutive di atti di notorieta’ dovranno essere aquisite dall’associazione entro la fine di ogni mese succesivo alla vendita. Per le associazioni che non provvedono a tali adempimenti entro i termini sopraindicati l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste procedera’ alla revoca del riconoscimento giuridico, con la contestuale cancellazione dell’albo regionale e la restituzione di eventuali contributi gia’ erogati”.

Art. 8 – Interpretazione autentica dell’art. 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46

1 .

Agli effetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 tra i titoli di studio utili per il passaggio di personale dirigenziale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali alla corrispondente qualifica del ruolo amministrativo di cui alla tabella a allegata alla Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 si intendono compresi, oltre ai diplomi di laurea indicati nell’art. 20 della Legge regionale 23 marzo 1971,n. 7, anche i diplomi di laurea in lettere, filosofia, lingue e lettere straniere.

2 .

Pere i soggetti aventi titolo di ruolo ai sensi del comma precedente, il termine di presentazione della domanda di cui al citato primo comma dell’art. 3 della Legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(articolo ommesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello statuto, dal commissario dello stato per la Regione Siciliana).

Art. 10 – Integrazione all’art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25

1 .

All’art. 4 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi: “5 bis. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo si intendono estesi, nelle misure IV i previste, anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dalla medesima data. 5 ter. Agli oneri di cui al comma precedente si fara’ fronte con gli stanziamenti a carico del capitolo 33708 del bilancio della Regione rubrica Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione”.

Art. 11 – Interpretazione autentica dell’art.10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1 .

Le disposizioni previste all’art. 10 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 vanno interpretate nel senso che esse si applicano anche ai progetti approvati dalla commissione centrale per l’impiego.

Art. 12 – Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale

1 .

Lo stanziamento di cui al capitolo 25002 del bilancio della Regione rubrica industria e’ incrementato di lire 7.000 milioni cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione della previsione di spesa di cui al capitolo 64957.

Art. 13

(articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello statuto, dal commissario dello stato per la Regione Siciliana).

Art. 14 – Norma finanziaria

1 .

Per le finalita’ dell’art.4 della Legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della Legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli art. 1 e 2 della Legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e’ autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di lire 8.000 milioni.

2 .

Per le finalita’ dell’art. 2 e’ autorizzata per il corrente anno esercizio finanziario la spesa di lire 6.000 milioni.

3 .

Per le finalita’ dell’art. 11 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 per l’esercizio finanziario in corso e’ autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

4 .

Alla spesa complessiva di lire 18.000 milioni derivante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 ricadente nell’esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilita’ del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziorio.

5 .

Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno versate al fondo Siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con Decreto Legislativo del presidente della Regione Sicilia 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 15

1 .

La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2 .

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione