Legge Statale 19 Febbraio 1992, n. 142

  • Emanante: 2
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 42
  • Data fonte: 20/02/1992
Ripubblicazione del testo della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante: "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)", corredato delle relative note.

Titolo I – disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari

Art. 1 – (delega al governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1 .

Il governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle comunita’ europee comprese nell’elenco di cui all’allegato a alla presente legge.

2 .

I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

3 .

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato b alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perche’ su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni Permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 2 – (criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1 .

Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

  • Le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
  • Nelle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l’articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • Per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
  • Saranno previste, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a lire cento milioni e dell’arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell’ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell’ammenda sara’ comminata per le infrazioni formali; la pena dell’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell’arresto e dell’ammenda per le infrazioni che espongono a danno l’interesse protetto;
  • Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera’ a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi’ il disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
  • I decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

Art. 3 – (attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)

1 .

Il governo e’ autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato c alla presente legge, applicando anche il disposto dell’articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 4 – (attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

1 .

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell’elenco di cui all’allegato d alla presente legge.

Art. 5 – (provvedimenti amministrativi di attuazione)

1 .

Il Ministro della sanita’, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla comunita’ economica europea in materia di sanita’, al fine di assicurarne l’applicazione nell’intero territorio nazionale.

Titolo II – disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

capo I

circolazione delle persone, professioni, attivita’ economiche

Art. 6 – (diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega)

1 .

L’attuazione delle direttive del consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • Subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;
  • Individuare gli strumenti e le modalita’ per la determinazione dell’ammontare delle risorse ritenute sufficienti di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l’assistenza sociale dello stato;
  • Indicare le modalita’ per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
  • Ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l’istruzione universitaria.

Art. 7 – (rilascio dei visti d’ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitariche non possiedono la cittadinanza di uno degli stati membri)

1 .

All’articolo 26 della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: “nessun diritto e’ percepito per il rilascio del visto al coniuge, ai figli di eta’ inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle comunita’ europee, nonche’ agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza”.

2 .

Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutate in lire 72 milioni annue a decorrere dall’anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991 all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “ratifica ed esecuzione di accordi internazionali”. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8 – (professioni sanitarie per le quali non e’ richiesta la laurea)

1 .

Il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, e alle relative norme di attuazione, e’ esteso a favore dei cittadini delle comunita’ europee.

Art. 9 – (riconoscimento diplomi e svolgimento attivita’ e professioni sanitarie: criteri di delega)

1 .

L’attuazione delle direttive del consiglio 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovra’ prevedere:

  • Che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica nonche’ la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare;
  • Che siano fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell’articolo 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 217, nell’articolo 7, quarto comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, nell’articolo 1, terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905, nell’articolo 1, terzo comma, della legge 8 novembre 1984, n. 750, nell’articolo 1, terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296.

Art. 10 – (trasportatori di merci per via navigabile)

1 .

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l’attuazione della direttiva del consiglio 87/540/CEE relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2 .

Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunita’ Europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita’, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita’ morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese Italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita’ ed organismi designati dagli altri Stati membri della Comunita’ Europea.

3 .

Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della Comunita’ Europea, le autorita’ e gli organismi di cui al comma 2.

4 .

Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’articolo 9, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno armonizzate le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’ di trasportatore di merci per via navigabile.

Art. 11 – (formazione professionale di conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada)

1 .

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l’attuazione della direttiva del consiglio 89/684/CEE, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

2 .

Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma 1 puo’ essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validita’ della categoria b o superiore.

3 .

Per la violazione delle disposizioni che disciplinano i trasporti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 80, commi undicesimo e dodicesimo, e 80-bis del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni.

4 .

Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada senza certificato di formazione professionale, pur avendo il conducente superato con esito favorevole il relativo esame di idoneita’, si applicano le disposizioni dell’articolo 80, quattordicesimo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

5 .

Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada con un certificato di formazione professionale scaduto di validita’, si applicano le disposizioni dell’articolo 88, commi sesto e settimo, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

6 .

Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con se’ il certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell’articolo 90 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

7 .

Per l’accertamento delle violazioni e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecunarie si osservano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

8 .

Gli uffici Provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull’effettiva persistenza dei requisiti di idoneita’ tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalita’ che saranno stabilite con succes- sive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

9 .

Il certificato di formazione professionale e’ sospeso dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8.

10.

. Il certificato di formazione professionale e’ revocato dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non sia piu’ in possesso dei requisiti di idoneita’ tecnica.

11.

. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.

12.

. In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso e’ inviato dall’organo accertante all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validita’ o, in mancanza, presso l’ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato e’ inviato all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio.

Art. 12 – (procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture)

1 .

Nei casi in cui la commissione delle comunita’ europee si avvale della procedura prevista dall’articolo 3 della direttiva del consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2 .

La contestazione della commissione, non appena notificata allo stato, e’ sottoposta all’esame di un comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell’ambito della commissione di cui all’articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonche’ del Ministero interessato in relazione all’oggetto dell’affare.

3 .

Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del comitato.

4 .

Il comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla commissione, d’intesa con il Ministro competente se l’autorita’ aggiudicatrice e’ una amministrazione centrale dello stato.

5 .

Se la risposta prevede la necessita’ di adottare misure correttive e l’autorita’ aggiudicatrice e’ un ente pubblico diverso dallo stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Art. 13 – (violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture)

1 .

I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.

2 .

La domanda di risarcimento e’ proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.

3 .

Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire “per memoria” nello stato di previsione del Ministro del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

4 .

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14 – (appalti e forniture nei settori dell’erogazione di acqua e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/531/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Individuare le attivita’ oggetto della direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione delle direttive del consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE;
  • Individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico Italiano;
  • Specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori;
  • Definire con chiarezza la figura dell’accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicita’ preventive e successive all’attribuzione dell’appalto;
  • Definire condizioni e procedure interne necessarie per l’applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;
  • Disciplinare l’accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l’obbligo di pubblicazione dell’Avviso indicativo annuale, nonche’ le procedure di pubblicita’ relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresi’ per gli enti attualmente tenuti all’osservanza dell’albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti;
  • Dettare una disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel Decreto Legislativo di attuazione della direttiva del consiglio 89/440/CEE;
  • Rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorita’ dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;
  • Stabilire i principi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;
  • Definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;
  • Specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l’obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilita’ dell’inquinamento acustico, nelle diverse modalita’ in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione piu’ elevato rispetto alla normativa nazionale.

2 .

Nel dettare le norme di attuazione secondo i principi e i criteri di cui al comma 1 dovra’ in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva.

3 .

Le norme di attuazione della direttiva del consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Art. 15 – (appalti di forniture nel settore dell’informatica)

1 .

L’articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l’articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, l’articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l’articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l’articolo 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla Parte In cui obbligatoriamente prevedono l’affidamento delle prestazioni IV i contemplate a societa’ costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.

Art. 16 – (pubblicita’ degli atti delle succursali di societa’: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 89/666/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Disciplina degli strumenti e delle modalita’ concernenti la pubblicita’, l’iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni previsti dalla direttiva;
  • Distinzione tra i concetti di “filiale” e “succursale”;
  • Raccordo con le disposizioni contenute negli articoli 2195 e seguenti del codice civile;
  • Estensione dell’obbligo di pubblicita’ alle informazioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva anche per le succursali di societa’ di paesi terzi;
  • Previsione dell’applicabilita’ delle sanzioni previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, per inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicita’ o alle indicazioni prescritte.

Art. 17 – (societa’ di capitali unipersonali: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 89/667/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Esclusione della responsabilita’ limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di piu’ societa’, prevedendo una disciplina analoga a quella dell’articolo 2497, secondo comma, del codice civile;
  • Eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all’articolo 2 della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva;
  • Applicazione della direttiva alle societa’ a responsabilita’ limitata.

capo II

credito e risparmio

credito al consumo

Art. 18 – (credito al consumo: recepimento delle direttive del consiglio 87/102/cee e 90/88/cee)

1 .

Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell’esercizio di una attivita’ commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

2 .

Restano esclusi dall’ambito di applicazione della presente sezione, purche’ stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti del codice civile.

3 .

Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato InterMinisteriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal consiglio delle comunita’ europee ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.

4 .

Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall’importo:

  • Alle concessioni di credito che sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purche’ previsti contrattualmente nel loro ammontare;
  • Alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo di interessi o di altri oneri a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
  • Alle concessioni di credito che sono destinate all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta’, ovvero all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immo- bile edificato o da edificare;
  • Ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprieta’ della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

5 .

Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attivita’ di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore. In particolare, nei casi in cui per l’ottenimento del credito sia necessario l’intervento del terzo soggetto, il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all’articolo 19.

Art. 19 – (tasso annuo effettivo globale)

1 .

E’ denominato tasso annuo effettivo globale (taeg) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II alla direttiva del consiglio 90/88/CEE.

2 .

Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato InterMinisteriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita’ da applicarsi nel calcolo del taeg, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.

Art. 20 – (pubblicita’)

1 .

Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il taeg ed il relativo periodo di validita’.

2 .

Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il taeg puo’ essere eventualmente citato mediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all’articolo 19, comma 2, per moti- vate ragioni tecniche.

Art. 21 – (contratti)

1 .

I contratti di concessione di credito al consumo devono essere stipulati per iscritto e un esemplare di essi va consegnato contestualmente al consumatore.

2 .

Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i contratti devono indicare:

  • L’ammontare e le modalita’ del finanziamento;
  • Il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
  • Il taeg;
  • Il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il taeg puo’ essere eventualmente modificato;
  • L’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del taeg. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi, nulla e’ dovuto dal consumatore;
  • Le eventuali garanzie richieste;
  • Le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a garantire il rimborso del credito in caso di morte, invalidita’ o infermita’ del consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del taeg.

3 .

Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che concernono l’acquisto di determinati beni o servizi devono contenere, a pena di nullita’, le seguenti indicazioni:

  • La descrizione analitica dei beni o dei servizi che formano l’oggetto del contratto;
  • Il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto; l’ammontare dell’eventuale acconto;
  • Le condizioni per il trasferimento del diritto di proprieta’ al consumatore, nei casi in cui non sia immediato.

4 .

L’articolo 1525 del codice civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

5 .

In via transitoria e fino all’adozione di una disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di contenuto almeno equivalente a quello stabilito dal presente comma e dai commi 6 e 7, agli effetti della protezione del consumatore, i contratti con cui un ente creditizio o una societa’ finanziaria concedono a un consumatore un’apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito devono almeno contenere, a pena di nullita’, le seguenti indicazioni:

  • Il massimale e l’eventuale scadenza del credito;
  • Il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonche’ le condizioni che possono determinarne la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla e’ dovuto dal consumatore;
  • Le modalita’ di recesso dal contratto. Sono nulli e si considerano non apposti i rinvii agli usi.

6 .

Il tasso di interesse annuo e gli oneri previsti nei contratti di cui al comma 5 possono essere variati in senso sfavorevole al consumatore purche’ ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l’ultimo domicilio notificato, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di applicazione delle variazioni. In caso contrario, queste ultime sono inefficaci.

7 .

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penalita’ e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente in essere.

8 .

Nessuna somma puo’ essere addebitata al consumatore od a lui richiesta, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

9 .

Nei casi di assenza o nullita’ delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

  • Il taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto di credito al consumo;
  • La scadenza del credito e’ a trenta mesi;
  • Nessuna garanzia e copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore;
  • Le facolta’ di adempimento anticipato ovvero di risoluzione del contratto spettano unicamente al consumatore, che le puo’ esercitare in qualsiasi momento, senza oneri e penalita’.

10.

. Il consumatore ha sempre la facolta’ dell’adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facolta’, ha altresi’ diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato InterMinisteriale per il credito e il risparmio di cui all’articolo 19, comma 2.

11.

. I diritti del creditore derivanti da un contratto di credito al consumo possono essere ceduti ad un terzo solo previa comunicazione scritta del cedente al consumatore, da questi ricevuta con almeno quindici giorni di anticipo. Il consumatore conserva comunque la facolta’ di fare valere nei confronti del cessionario le eccezioni che poteva fare valere nei confronti del cedente, IV i compresa la compensazione anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.

Art. 22 – (responsabilita’ sussidiaria del finanziatore)

1 .

Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la Costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che VI sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

2 .

La responsabilita’ di cui al presente articolo si estende anche al terzo a cui il finanziatore abbia ceduto, ai sensi dell’articolo 21, comma 11, i diritti derivanti dal contratto di concessione di credito.

Art. 23 – (vigilanza e sanzioni)

1 .

L’esercizio dell’attivita’ di concessione di credito al consumo in tutte le forme previste dall’articolo 18 e’ riservato:

  • Agli enti creditizi;
  • Agli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto.

2 .

I soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello stato sono abilitati a concedere credito al consumo nella sola forma della dilazione del pagamento del relativo prezzo.

3 .

Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente sezione, da esercitare nelle forme stabilite con delibera del Comitato InterMinisteriale per il credito e il risparmio prevedendosi in ogni caso la facolta’ di accesso e di ispezione, e’ demandato:

  • Alla Banca d’Italia per i soggetti di cui al comma 1;
  • Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato per i soggetti di cui al comma 2.

4 .

Chiunque esercita la concessione di credito al consumo al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti nei commi 1 e 2 e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. La condanna comporta la confisca delle cose mobili ed immobili, appartenenti al condannato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato; alla condanna segue in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso enti creditizi o finanziari per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

5 .

Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cento milioni i finanziatori che:

  • Non ottemperano alle richieste o comunque ostacolano l’esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 3;
  • Frazionano artificiosamente un unico contratto di credito al consumo in una pluralita’ di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore di applicazione delle disposizioni della presente sezione, di cui all’articolo 18, comma 3.

6 .

Ciascuna violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20 e’ punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni.

7 .

Le sanzioni previste nei commi 5 e 6 sono comminate secondo le attribuzioni di cui al comma 3:

  • Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d’Italia, in conformita’ alle procedure stabilite nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell’articolo 90 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;
  • Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

8 .

Alle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro trenta giorni dalla data della notificazione, il decreto sanzionatorio deve essere integralmente pubblicato, a cura e spese del trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 24 – (applicazione delle norme)

1 .

Le delibere del Comitato InterMinisteriale per il credito e il risparmio di cui all’articolo 19, comma 2, e all’articolo 23, comma 3, verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 .

Le disposizioni della presente sezione acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dalla medesima data.

risparmio

Art. 25 – (accesso all’attivita’ degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformita’ dei seguenti principi:

  • L’attivita’ di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l’esercizio del credito e’ riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa’ di capitali nonche’ le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
  • Gli enti creditizi restano soggetti per le attivita’ esercitate in Italia alla vigilanza dell’autorita’ dello Stato membro della comunita’ economica europea che ha dato l’autorizzazione, purche’ IV i si trovi la sede statutaria e l’amministrazione centrale dell’ente;
  • Gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all’allegato alla direttiva del consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita’ siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
  • Gli enti possono procedere alla pubblicita’ relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita’ dalla disciplina Italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l’accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l’attivita’ creditizia e finanziaria;
  • Dovra’ essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

2 .

Il governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni Permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e’ delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Testo Unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3 .

In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel Titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, IV i comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all’obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

capo III

assicurazioni

Art. 26 – (libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/618/CEE dovra’ avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • Sara’ fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di liberta’ di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all’allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, diversi dalla responsabilita’ del vettore:
  • Puo’ essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l’assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10 dell’allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (isvap), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell’articolo 11 della direttiva;
  • Al fine di evitare disparita’ di trattamento tra i consumatori, l’attuazione della direttiva dovra’ essere coordinata con disposizioni specifiche dell’ordinamento nazionale.

Art. 27 – (attuazione della direttiva del consiglio 90/232/cee in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti persone trasportate)

1 .

Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: “l’assicurazione deve comprendere anche la responsabilita’ per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il Titolo In base al quale e’ effettuato il trasporto”.

Art. 28 – Attuazione della direttiva del consiglio 84/5/cee in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti estensione soggettiva della garanzia

1 .

  • 1. Non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
  • 2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

Attuazione della direttiva del consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti estensione soggettiva della garanzia art. 29.(estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri)

(massimali di garanzia)

1 .

Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sara’ stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l’articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2 .

Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del presidente della repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell’istituto nazionale di statistica.

3 .

E’ comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 31 – (intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada)

1 .

Il secondo comma dell’articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: “nell’ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento e’ dovuto solo per i danni alla persona. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona nonche’ per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita’ di conto europee di cui all’articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona nonche’ per i danni alle cose”.

Art. 32 – (decorrenza dell’efficacia)

1 .

Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 2, e 31 acquistano efficacia a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33 – (libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/619/CEE dovra’ avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • Potra’ essere previsto che l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (isvap), in base ai poteri conferitigli dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 28 novembre 1984, n. 792, e 9 gennaio 1991, n. 20, ottenga tutte le informazioni in merito ai contratti detenuti dagli intermediari;
  • Verra’ fatto obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che intendono assumere contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della repubblica, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva, di chiedere apposita autorizzazione amministrativa al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, esibendo contestualmente alla domanda la documentazione di cui all’articolo 12 della direttiva;
  • Verra’ imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di sottoporre all’isvap, ai fini della preventiva approvazione con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che si propongono di applicare;
  • Si fara’ obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che si propongono di operare nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di redigere in lingua Italiana sia i documenti amministrativi e contrattuali richiesti per poter accedere al mercato, sia quelli che utilizzeranno nell’esercizio dell’attivita’;
  • Potra’ essere previsto il potere dell’isvap di chiedere alle imprese di assicurazione comunitarie che assumono contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della repubblica, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva, la comunicazione, in via non sistematica, delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe che intendono utilizzare, senza che cio’ possa costituire una condizione preliminare all’esercizio dell’attivita’;
  • Sara’ previsto che le imprese di assicurazione comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica assumano contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva, solo nei rami assicurativi per i quali le imprese stesse non sono autorizzate a praticare attraverso i propri stabilimenti ubicati in Italia;
  • Verra’ imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi, di designare un proprio rappresentante, residente o stabilito in Italia, incaricato dell’adempimento degli obblighi fiscali inerenti ai contratti di assicurazione da esse assunti e della tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;
  • Potranno essere emanate norme dirette ad attuare la direttiva in modo coordinato con disposizioni specifiche dell’ordinamento nazionale; saranno altresi’ esercitate le opzioni previste dalla direttiva stessa, anche al fine di evitare disparita’ di trattamento fra i consumatori.

capo IV

finanze

Art. 34 – (regime fiscale comuneda applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti societa’ di stati membri diversi: criteri di delega delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di societa’ nazionali)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/434/CEE dovra’ avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • Applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa’ per azioni, societa’ in accomandita per azioni, societa’ a responsabilita’ limitata, nonche’ agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • Le operazioni di fusione, di conferimento d’attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralita’ fiscale, limitatamente agli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello stato della societa’ conferitaria;
  • Gli elementi dell’attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d’attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la societa’ fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l’eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonche’ l’imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;
  • Gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all’estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello stato della societa’ conferitaria;
  • Il riporto delle perdite fiscali della societa’ fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello stato della societa’ conferitaria venga consentito limitatamente all’ammontare della differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della societa’ conferitaria sita nel territorio dello stato;
  • Per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d’attivo o scambio di azioni, l’assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della societa’ beneficiaria o acquirente ad un socio della societa’ conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreche’ il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell’eventuale conguaglio in denaro percepito;
  • Nel caso in cui fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di un conferimento d’attivo o di una scissione figuri una stabile organizzazione della societa’ conferente, lo stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l’imposta che la societa’ conferente avrebbe dovuto pagare nello stato estero in cui e’ situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;
  • Il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello stato di societa’ estera sia neutrale fiscalmente.

2 .

Il governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il re- gime fiscale da applicare alle scissioni di societa’ nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

  • Attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della societa’ scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;
  • Gli elementi dell’attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla societa’ estinta ovvero alla societa’ che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi ne’ distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della societa’ scissa comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;
  • Gli elementi dell’attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la societa’ scissa;
  • Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della societa’ scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall’articolo 123, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle societa’ che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa’ scissa a ciascuna di esse spettante;
  • Le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna societa’ cui e’ trasferito il patrimonio sociale della societa’ scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa’ scissa a ciascuna di esse spettante;
  • Irrilevanza dell’avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle societa’ a cui viene trasferito il patrimonio sociale della societa’ scissa, dell’avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa’ partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa’ partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima, ed il valore del patrimonio netto delle societa’ stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disavanzo puo’ essere utilizzato per l’iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla societa’ scissa;
  • Previsione della retroattivita’, ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle societa’ partecipanti alla scissione. H) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra societa’ o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

Art. 35 – (regime fiscale applicabile alle societa’ madri e figlie di stati membri: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/435/CEE dovra’ avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • Applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa’ per azioni, societa’ in accomandita per azioni, societa’ a responsabilita’ limitata, nonche’ agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • Previsione del riconoscimento della qualita’ di societa’ madre alle societa’ o enti residenti di uno Stato membro della comunita’ che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una societa’ residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;
  • Coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l’esenzione dall’imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una societa’ figlia di uno Stato membro della CEE alla societa’ madre Italiana, fermo restando il potere dell’amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all’importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;
  • Modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni IV i stabilite;
  • Disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilita’ degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della societa’ figlia. F) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.

Art. 36 – (delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell’imposta di fabbricazione sulla birra)

1 .

Il governo e’ delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell’imposta di fabbricazione sulla birra, secondo i seguenti principi:

  • L’accertamento della quantita’ imponibile dovra’ essere effettuato sul prodotto finito;
  • L’aliquota dovra’ essere riferita ad ettolitro/grado plato, o ad altra unita’ di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all’occorrenza, alle 10 lire;
  • L’accertamento dovra’ essere eseguito secondo le modalita’ tecniche ed amministrative ritenute idonee dall’amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della comunita’ economica europea.

capo V

sanita’, protezione dei lavoratori, ambiente

Art. 37 – (contenuto di catrame nelle sigarette)

1 .

A decorrere dal 31 dicembre 1992 non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a 15 milligrammi per sigaretta.

2 .

A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 e’ abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.

3 .

Per catrame si intende il condensato di fumo greggio anidro, esente da nicotina.

4 .

Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro delle finanze, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche occorrenti per l’integrale attuazione della direttiva del consiglio 90/239/CEE anche per quanto concerne lo smaltimento delle scorte, nonche’ le condizioni di commercializzazione in Italia delle sigarette di produzione comunitaria.

5 .

Chiunque metta in commercio o comunque commercializzi sigarette con tenore di catrame superiore a quanto previsto nelle disposizioni di cui al presente articolo e’ punito con l’ammenda fino a lire cento milioni e con l’arresto fino a due anni.

Art. 38 – (componenti dei concimi: criteri di delega)

1 .

L’attuazione delle direttive del consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalita’ d’uso piu’ opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture;
  • Dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalita’ d’uso previste.

Art. 39 – (dispositivi medici impiantabili attivi: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/385/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • La produzione e il commercio dei dispositivi impiantabili attivi, diversi dai dispositivi su misura e da quelli destinati ad indagini cliniche, dovranno essere sottoposti alla disciplina prevista dall’articolo 189 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
  • Per i dispositivi impiantabili attivi su misura o destinati ad indagini cliniche sara’ previsto, a carico delle aziende interessate, l’obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti previsti dalla direttiva;
  • Saranno individuate le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti attinenti alle procedure previste dagli articoli 9 e 13 della direttiva, con possibilita’ per le stesse di avvalersi di altri enti;
  • L’impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche sara’ di norma limitato ad ospedali ed altri istituti pubblici, secondo procedure e modalita’ da individuare con decreto del Ministro della sanita’;
  • Sara’ istituito un sistema di monitoraggio che, prevedendo precisi obblighi di informazione a carico del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, consenta al Ministero della sanita’ una tempestiva conoscenza di eventuali difetti o inconvenienti correlati all’uso dei dispositivi;
  • Saranno previste opportune norme transitorie per assicurare la permanenza in commercio dei prodotti gia’ disciplinati dal decreto del Ministro della sanita’ 8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, concernente “reinquadramento nella disciplina dei presidi medico-chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi”.

Art. 40 – (impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega)

1 .

  • Assicurare il controllo sulle attivita’ di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attivita’ comportanti l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
  • Prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull’ambiente;
  • Predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell’ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonche’ assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l’uomo e per l’ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;
  • Definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l’impiego confinato di organismi geneticamente modificati;
  • Definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;
  • Demandare il coordinamento delle attivita’ amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanita’, d’intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell’ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell’agricoltura e delle foreste, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • Assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;
  • Prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;
  • Classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica diferenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalita’ di impiego;
  • Individuare l’autorita’ competente in termini di biosicurezza.

2 .

E’ istituito presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall’impiego di agenti biologici. La composizione del comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilita’ con norme gia’ vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.

3 .

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della repubblica, perche’ su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni Permanenti.

Art. 41 – (protezione dalla radioattivita’: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva 89/618/euratom sara’ informata ai principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all’attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all’allegato b alla legge predetta.

2 .

Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all’allegato b alla legge 30 luglio 1990, n. 212.

Art. 42 – (requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 89/686/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (dpi);
  • Consentire l’immissione sul mercato soltanto dei dpi conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
  • Prevedere misure atte all’identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione del dpi sul mercato CEE;
  • Disciplinare l’apposizione sui dpi, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio “ce” da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di dpi soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
  • Stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di dpi.

Art. 43 – (sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)

1 .

  • Fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu’ favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
  • Fissare gli obblighi generali e le responsabilita’ per l’attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l’osservanza delle condizioni e le altre finalita’ di prevenzione e tutela dei lavoratori;
  • Definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;
  • Dettare le disposizioni generali sull’impiego dei mezzi personali di protezione;
  • Indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi’ la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita’ del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
  • Prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita’ di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

2 .

Il Decreto Legislativo recante le norme necessarie per l’attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu’ favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione Italiana vigente.

3 .

In deroga a quanto previsto nell’articolo 1, il termine per l’emanazione del Decreto Legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e’ fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44 – (sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega)

1 .

L’attuazione delle direttive del consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;
  • Prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;
  • Prevedere che l’attuazione delle direttive della commissione CEE adottate in base alla direttiva del consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

Art. 45 – (liberta’ di accesso all’informazione in materia di ambiente: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/313/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorita’ pubbliche per quanto riguarda lo stato dell’ambiente, le attivita’ o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull’ambiente nonche’ quelle destinate a proteggerlo;
  • Specificare che sono autorita’ pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilita’ nazionali, regionali e locali nonche’ le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;
  • Prevedere che le autorita’ pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;
  • Prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell’ambiente;
  • Prevedere che tutte le autorita’ pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l’effettiva possibilita’ di accesso alle informazioni sull’ambiente;
  • Disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;
  • Garantire la tutela giurisdizionale del diritto all’informazione ambientale;
  • Assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241.

capo VI

sanita’ veterinaria

Art. 46 – (medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega)

1 .

L’attuazione delle direttive del consiglio 90/44/CEE, 90/167/CEE e 90/677/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Assicurare il controllo sulla idoneita’ delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;
  • Disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l’efficacia e l’innocuita’;
  • Stabilire controlli sull’importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.

Art. 47 – (controlli veterinari: criteri di delega)

1 .

L’attuazione delle direttive del consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Stabilire modalita’ idonee a tutelare la salute umana, la sanita’ animale e la salubrita’ delle relative produzioni;
  • Prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
  • Individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalita’ di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicita’, razionalita’ ed economicita’, preved- endo, ove necessario, l’emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle Regioni e la possibilita’ di delegare l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell’idoneita’ degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.

Art. 48 – (disposizioni in tema di controlli veterinari)

1 .

All’articolo 26, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le parole: “,qualora si tratti di importazioni di animali provenienti da paesi terzi”.

2 .

Il quinto comma dell’articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e’ abrogato.

capo VII

prodotti alimentari

Art. 49 – (solventi da estrazione per la preparazione dei prodotti alimentari: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 88/344/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi: #art. 50.

  • Prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
  • Assicurare un’adeguata informazione del consumatore.

(produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega)

1 .

L’attuazione delle direttive del consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovra’ avvenire in modo da assicurare:

  • Idonee garanzie a tutela della salute umana;
  • L’idoneita’ tecnica delle strutture di produzione;
  • Una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall’etichettatura contenente l’elenco completo degli ingredienti.

Art. 51 – (etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 90/496/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Prevedere che l’informazione del consumatore sia semplice e facilmente comprensibile e che l’introduzione di ulteriori requisiti intesi a rendere l’informazione piu’ completa ed equilibrata avvenga nel piu’ breve tempo possibile;
  • Stabilire che le informazioni relative ai prodotti commercializzati siano fornite anche in lingua Italiana;
  • Raccordare e armonizzare la disciplina di recepimento a quella gia’ dettata per il recepimento delle direttive del consiglio 79/112/CEE e 89/395/CEE.

Art. 52 – (controlli sugli alimenti: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 89/397/CEE sara’ informata ai seguenti criteri direttivi: l’organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovra’ assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della comunita’.

2 .

Per assicurare il controllo della conformita’ degli alimenti alla legislazione alimentare in conformita’ alla direttiva del consiglio 89/397/CEE, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 .

I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.

4 .

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell’anno successivo al Ministero della sanita’ una relazione consuntiva dell’attivita’ di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eventuali note osservative.

5 .

Nei casi in cui le Regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Art. 53 – (formaggi)

1 .

Non e’ prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d’origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

2 .

L’etichettatura dei formaggi per i quali non e’ previsto un contenuto minimo di materia grassa – qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento – deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantita’ di materia grassa e la conseguente qualita’ “magra” o “leggera” del formaggio.

3 .

Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, e’ abrogato.

Art. 54 – (burro)

1 .

L’articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e’ sostituito dal seguente: “art. 3. –

  • 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all’80 per cento.
  • 2. E’ consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione “burro leggero a ridotto tenore di grasso” del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche’ dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.
  • 3. E’ consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione “burro leggero a basso tenore di grasso” del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche’ dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta”.

Art. 55 – (margarine)

1 .

L’articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e’ sostituito dal seguente: “art. 6. –

  • 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu’ del 2 per cento di umidita’ ed un contenuto di materia grassa non inferiore all’80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di ‘margarina’.
  • 2. E’ consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione ‘margarina leggera a ridotto tenore di grassi’, delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.
  • 3. E’ consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione ‘margarina leggera a basso tenore di grassi’, dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.
  • 4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.
  • 5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di ‘grasso idrogenato'”.

2 .

E’ abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell’articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all’84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.

Art. 56 – (rivelatori)

1 .

L’articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, e’ abrogato.

2 .

Sono altresi’ abrogate le norme che prevedono l’aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.

3 .

La commercializzazione dei grassi e degli oli gia’ prodotti in conformita’ alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, e’ consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57 – (dolcificanti artificiali)

1 .

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.

2 .

A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e’ soppressa la lettera f) dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3 .

Al primo comma dell’articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: “nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse” sono sostituite dalle seguenti: “nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari”.

4 .

La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita’.

5 .

Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e’ autorizzato a proseguire nella propria attivita’ e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione di cui al comma 4.

Art. 58 – (miele)

1 .

Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall’articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e’ punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2 .

I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59 – (violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita’ sui cereali)

1 .

All’articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: “decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,” e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: “Decreto Ministeriale di cui al comma 1,” sono inserite le parole: “e successive modificazioni ed integrazioni,”.

Art. 60 – (adeguamento alla normativa comunitaria – denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita’ di taluni prodotti agro-alimentari)

1 .

L’articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, e’ sostituito dal seguente: “art. 1 – (denominazione del prodotto). – 1. La denominazione di origine ‘prosciutto di parma’ riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita’ dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e’ riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti”.

2 .

L’articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, e’ sostituito dal seguente: “art. 1. – 1. La denominazione di origine di ‘prosciutto di san daniele’ ovvero ‘prosciutto di san daniele del friuli’, riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita’ dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e’ riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l’origine e l’identificazione:

  • Ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
  • Stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del Comune di san daniele del friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura”.

3 .

L’articolo 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e’ sostituito dal seguente: “art. 1. – (denominazione d’origine e zona di produzione). – 1. La denominazione ‘prosciutto di modena’, riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita’ dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e’ riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: castelnuovo rangone, castelvetro, spilamberto, san cesario sul panaro, savignano sul panaro, vignola, marano, guiglia, zocca, montese, maranello, serramazzoni, pavullo nel frignano, lama mocogno, pievepelago, riolunato, montecreto, fanano, sestola, gaggio montano, monteveglio, savigno, monte san pietro, sasso marconi, castello di serravalle, castel d’aiano, bazzano, zola predosa, bibbiano, san polo d’enza, quattro castella, ciano d’enza, viano, castelnuovo monti”.

4 .

Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e’ sostituito dal seguente: “1. Il ‘prosciutto di modena’ si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l’apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche”.

5 .

L’articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e’ sostituito dal seguente: “art. 1. – 1. La denominazione ‘prosciutto Veneto berico-euganeo’, riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita’ dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e’ riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della Regione Veneto comprendente i Comuni di montagnana, saletto, ospedaletto euganeo, este, baone, cinto euganeo, lozzo atestino, noventa vicentina, campiglia dei berici, sossano, san germano dei berici, grAncona, sarego, lonigo, alonte, orgiano, cologna veneta, asigliano, pressana, roveredo di gua’, pojana maggiore, albettone, barbarano vicentino, villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell’ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione”.

6 .

Il primo comma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e’ sostituito dal seguente: “il prosciutto Veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell’ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati”.

Art. 61 – (adeguamento alla normativa comunitaria – denominazione di origine del salame di varzi)

1 .

Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224, e’ sostituito dal seguente: “1. La denominazione ‘salame di varzi’, riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita’ dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e’ riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuate nell’insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: bagnaria, brallo di pregola, cecima, fortunago, godiasco, menconico, montesegale, ponte nizza, rocca susella, romagnese, santa margherita staffora, val di nizza, valverde, varzi e zavattarello, tutti facenti parte della Comunita’ Montana n. 1 (oltrepo’ pavese) con l’esclusione dei Comuni di borgo priolo, borgoratto mormorolo, montalto pavese e ruino”.

2 .

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 maggio 1989, n. 224, e’ sostituita dalla seguente: “a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell’articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della Provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della Provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del ‘salame di varzi’, o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge”.

capo VIII

produzione industriale

Art. 62 – (marchi di impresa: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • Definire le facolta’ costituenti il diritto all’uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando cio’ che puo’ essere vietato ai terzi e cio’ che, invece, al titolare del marchio non e’ consentito vietare ai terzi;
  • Disciplinare la registrazione e l’uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;
  • Fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;
  • Vietare l’uso ingannevole del marchio e l’uso del marchio lesivo di un altrui diritto d’autore o di proprieta’ industriale; vietare l’adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;
  • Disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l’azienda, precisando che il trasferimento puo’ avvenire per la totalita’ o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza puo’ essere non esclusiva purche’ tale da garantire l’uniformita’ dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;
  • Definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;
  • Definire le ipotesi di nullita’ del marchio per difetto di novita’, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l’appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;
  • Risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novita’;
  • Definire le ipotesi di nullita’ del marchio per illiceita’, difetto di capacita’ distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalita’ della forma, inappropriabilita’ di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario e’ registrabile come marchio e non puo’ essere dichiarato nullo;
  • Disciplinare la registrazione e l’uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorieta’ artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;
  • Disciplinare l’esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilita’ di un’utilizzazione indiretta del marchio e l’invalidita’ della registrazione fatta in malafede;
  • Disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l’uso nel caso del marchio collettivo;
  • Prevedere che la nullita’ e la decadenza possono essere parziali;
  • Disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresi’ che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;
  • Introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;
  • Disporre la pubblicita’ delle domande e delle registrazioni;
  • Disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’ufficio centrale brevetti.

2 .

Ai fini dell’attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonche’ ad ogni altra disposizione incompatibile.

3 .

Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltreche’ dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.

Art. 63 – (transito di energia elettrica sulle grandi reti)

1 .

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l’ente nazionale per l’energia elettrica atte a garantire l’osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del consiglio 90/547/CEE.

Art. 64 – (trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale)

1 .

Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell’industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del consiglio 90/377/CEE secondo le modalita’ applicative che saranno stabilite, in conformita’ alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65 – (risparmio di greggio mediante l’impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega)

1 .

L’attuazione della direttiva del consiglio 85/536/CEE e della direttiva della commissione 87/441/CEE sara’ informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • Prevedere che siano consentite la produzione, l’importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto i dell’allegato alla direttiva del consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna a, dell’allegato stesso;
  • Prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle cuna approvate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e cio’ senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;
  • Prevedere che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita’ e dell’ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici piu’ elevati di quelli indicati al punto II, colonna a, dell’allegato ed essere recepite eventuali successive modifiche dell’allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
  • Prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, piu’ elevati di quelli indicati al punto II, colonna b, dell’allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalita’ con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico.
  • Prevedere che ai fini dei controlli, la stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualita’ delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell’allegato; che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;
  • Prevedere che l’immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

capo IX

capo X

relazioni finanziarie con le comunita’ europee

Art. 73 – (acquisizione indebita di erogazioni feoga)

1 .

Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e’ sostituito dal seguente: “1. Ove il fatto non configuri il piu’ grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se’ o per altri, aiuti, premi, indennita’, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e’ pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti”.

Art. 74 – (fondo di rotazione)

1 .

Il conto corrente infruttifero di tesoreria del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: “Ministero del tesoro – fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali”.

2 .

Il fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch’esso aperto presso la tesoreria centrale dello stato, denominato “Ministero del tesoro – fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE”, al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:

  • Il controvalore in lire delle somme versate in ecu dalle istituzioni delle comunita’ europee a favore dell’Italia, per il tramite della Banca d’Italia e secondo le modalita’ che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;
  • Le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;
  • I finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle comunita’ europee a favore dell’Italia.

3 .

Il fondo di rotazione per i pagamenti puo’ avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 75 – (impegni a carico del fondo di rotazione)

1 .

Sul fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del fondo, dalla legge di bilancio nell’esercizio di assunzione degli impegni stessi.

2 .

Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualita’ in cui dovra’ realizzarsi l’intervento cofinanziato dalle comunita’ europee, in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.

capo XI

disposizioni finali

Art. 76

1 .

Nell’ambito della commissione di cui all’articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie puo’ istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l’attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all’adempimento di obblighi comunitari, nonche’ per predisporre la relazione di cui all’articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2 .

Presso il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e’ istituito il comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il comitato e’ costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed e’ formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.

3 .

Il compenso previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e’ erogato anche ai componenti del comitato consultivo di cui all’articolo 4 della medesima legge, nonche’ a quelli del comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comitato tecnico-consultivo previsto dall’articolo 12, comma 2, della presente legge.

4 .

Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo utilizzando parte dell’accantonamento “iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l’attuazione di interventi di promozione della cultura dell’innovazione tecnologica di qualita’”.

5 .

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.