Legge Statale 22 Dicembre 1984, n. 894

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 22/12/1984
Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Art. unico

I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni dello stato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 295, e successive modifiche ed integrazoni in servizio alla data del 31 maggio 1984 che abbiano sostenuto e non abbiano superato l’esame di idoneita’ disciplinato dall’articolo 26ter del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneita’, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l’immissione nei ruoli delle rispettive amministrrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l’esame di idoneita’; a tal fine, nei confronti dei giovani in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti stipulati dalle amministrazioni dello stato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all’espletamento delle operazioni relative al corso di formazione e all’approvazione della relativa graduatoria; entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonche’ saranno stabilite la durata del corso e le modalita’ di svolgimento dello steso e dell’esame finale. I giovani che conseguono l’idoneita’ nelle prove di esame previste nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, dopo l’ultimo degli idonei di cui all’art.26ter del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138. I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato domanda o che non abbiano superato l’esame di cui al primo comma del presente articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro allo scadere del trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge o dalla data di approvazione della graduatoria. Tra gli enti di cui al primo comma dell’articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, devono essere compresi gli istituti zooprofilattici. La presente legge, munita del sigilo dello stato, sara’ inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello stato.