Legge Statale 24 Giugno 1974, n. 268

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 24/06/1974
Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 599 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in sardegna

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Art. omissis

capo II

interventi per lo sviluppo industriale

Art. 8

Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonche’ delle industrie manufatturiere ad alta intensita’ di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unita’ di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Art. 9

L’autorizzazione all’assunzione da parte di oneri non coperta dal contributo della cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all’art.281 del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all’art.8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 10

Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente art.8, il contributo in conto capitale n. 853, puo’ essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali. Puo’ essere altresi’ elevata nella stessa misura la quota dell’investimento globale ammessa a finanziamento dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 8563, o da altre leggi. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art.283 del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 11

Nei confronti delle imprese di cui all’art.8 della presente legge e’ autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a lire 800.000 per i primi cinque anni e lire 400.000 annue per i cinque anni successivi.

Art. omissis