Legge Statale 28 Febbraio 1986, n. 44

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 50
  • Data fonte: 10/03/1986
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel mezzogiorno.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

La legge n. 44/86 converte il decreto-legge n. 786/85 avente ad oggetto la concessione di agevolazioni per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialita’ nel mezzogiorno.

Art. 1

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita’ giovanile nel Mezzogiorno, ha convertito in legge con le seguenti modificazioni: all’art. 1: al comma 1, dopo le parole: <<29 anni>>, sono inserite le seguenti: < >; al comma 1, alla lettera c), ha aggiunto in fine il seguente periodo: < >; al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: < >; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: <<1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilita` e di analisi di mercato. 1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. I consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall’art. 23 dello stesso Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 1-quater. Nelle societa` di cui al precedente comma 1 h nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione>>; il comma 2 h sostituito dal seguente: <<2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalita` stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalita’ tengono conto:

  • Dell’opportunita` di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l’altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture gia’ esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilita` che comprovino le prospettive di mercato e l’economicita` di gestione;
  • Della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle societa’;
  • Della necessita` di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
  • Della necessita` di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
  • Dell’obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall’uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
  • Della necessita` di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerita` nell’erogazione dei contributi;
  • Dell’opportunita` di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a piu’ alto livello di disoccupazione e, a parita` di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e societa` a prevalente composizione femminile>>;

Al comma 3, dopo la parola: < > sono inserite le seguenti: <<, alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,>>; al comma 4, dopo la parola: < > sono inserite le seguenti: < >; al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonche’ da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale>>; al comma 6, dopo le parole: < > sono inserite le seguenti: <<, previa deliberazione del comitato stesso,>>; il comma 7 h sostituito dai seguenti: <<7. Il comitato, di intesa con le singole Regioni meridionali, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attivita` di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell’intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarita` e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione. 7-bis. Le Regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell’imprenditorialita` giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente>>; al comma 9, le parole: < > sono sostituite dalla seguente: < >; dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: <<10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l’autorita` che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate. 10-ter. Il termine di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, h prorogato al 31 marzo 1987>>; il comma 12 ha sostituito dal seguente: <<12. Periodicamente, e almeno due volte l’anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno>>; dopo il comma 14, h inserito il seguente: <<14-bis. Con l’entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente “disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno” l’autorizzazione di spesa recata dal presente decreto h incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell’ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: “disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”>>. All’art. 2: il comma 2 h soppresso.

Art. 2

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561. CON DL 30.12.1985 n. 786

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.