Legge Statale 9 Marzo 1985, n. 110

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 01/03/1985
Utilizzazione delle disponibilita' residue sul fondo investimenti e occupazione (fio) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno

Art. omissis

Art. 2

E’ autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, per l’anno 1985, per la realizzazione di agenzie del lavoro sperimentali promosse dalle commissioni regionali dell’impiego attraverso convenzioni con il Ministero del lavoro, gli enti locali e le Regioni nelle realta’ territoriali caratterizzate da piu’ elevati indici di disoccupazione e da piu’ acuti processi di ristrutturazione. Alla copertura dell’onere relativo all’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1985, alla voce “servizio nazionale dell’impiego”.