![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Fonte:
- Data fonte: 24/03/2020
Thesaurus: Disposizioni, Immigrazione
Abstract:
La circolare presa in esame dispone in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi previsti dall’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c. d. decreto-legge “Cura italia”. Il comma 1, del menzionato articolo 103 prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativamente allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Il comma 2 prevede, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessoni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Al riguardo, si ritiene opportuno procedere a una ricognizione dei procedimenti di competenza degli Sportelli unici per l’immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni previste dal D-L n. 18/2020.
Circolare Ministeriale 24 marzo 2020, n. 3511 |