MISE – Decreto 31 maggio 2017, n. 115

  • Emanante: MISE
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 175
  • Data fonte: 28/07/2017
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni

Thesaurus: Modifiche, Aiuti economici, RNA

Abstract:

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (c.d. RNA) istituito presso il il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, assume concretezza con la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come stabilito dall’articolo 52. Un sistema nato per rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza ed è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore e contiene anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
Operativo dal 12 agosto 2017, grazie all’immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro è destinato a raccogliere importantissime informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).