MS – Decreto Ministeriale 28 ottobre 1992

  • Emanante: Ministero della Sanità
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 266
  • Data fonte: 11/11/1992
Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il decreto 23 aprile 1992 il Ministero della Sanità  ha dettato, per le figure professionali di  ottico e odontotecnico, disposizioni  di carattere generale che attengono   prevalentemente   ai   corsi   svolti   dagli    istituti professionali  di  Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale. Il presente decreto, in  coerenza  con  le  richiamate disposizioni   generali   ed   in   attesa  del  riordinamento  delle professioni sanitarie non mediche, disciplina i corsi di formazione  di competenza regionale, in particolar modo per ciò che concerne i requisiti necessari per l’ammissione ai corsi e la durata  degli  stessi,  fermi  restando  i programmi  di  insegnamento  delle  aree  di  indirizzo  previsti dal richiamato decreto ministeriale 23 aprile 1992. I  corsi,  autorizzati  dalle  regioni,  per  il  conseguimento dell’attestato di  abilitazione  all’esercizio  dell’arte  ausiliaria sanitaria di odontotecnico ed ottico hanno durata triennale. Per l’ammissione ai corsi e’ necessario essere in possesso di un certificato   attestante   l’ammissione   al  terzo  anno  di  scuola secondaria  di  secondo  grado  o   titolo   equipollente   dopo   il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

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