Nota operativa 13 ottobre 2011, n. 23

  • Emanante: INPDAP
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 13/10/2011
Riposi giornalieri del padre (art. 40 del D.Lgs n. 151/2001). Sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008.

Abstract:

La presente nota operativa fornisce chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi giornalieri fruibili dal padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente come previsto dall’art. 40 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). In sede di prima applicazione della disposizione la "lavoratrice non dipendente" è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma e non già come casalinga, con conseguente esclusione del diritto del padre di fruire dei riposi giornalieri, salvi i casi di morte o di grave infermità della madre. Con sentenza 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha esteso il campo di applicazione della norma ai padri con coniuge per il quale non sussiste la condizione di lavoratore. Pertanto, a seguito degli orientamenti giurisprudenziali in materia, l’INPDAP chiarisce che anche la madre casalinga impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato (accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ecc.) deve essere considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente.

 

La presente nota operativa fornisce chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi giornalieri fruibili dal padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente come previsto dall’art. 40 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). In sede di prima applicazione della disposizione la “lavoratrice non dipendente” è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma e non già come casalinga, con conseguente esclusione del diritto del padre di fruire dei riposi giornalieri, salvi i casi di morte o di grave infermità della madre. Con sentenza 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha esteso il campo di applicazione della norma ai padri con coniuge per il quale non sussiste la condizione di lavoratore. Pertanto, a seguito degli orientamenti giurisprudenziali in materia, l’INPDAP chiarisce che anche la madre casalinga impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato (accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ecc.) deve essere considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente.

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Vedi anche: Decreto Legislativo n. 151/2001

                   Consiglio di Stato – Sentenza 9 settembre 2008, n. 4293