Ordinanza 1 agosto 2011, n. 68 (G.U. n. 236 del 10/10/2011)

  • Emanante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 236
  • Data fonte: 10/10/2011
Calendario scolastico nazionale per l'anno 2011/2012

Thesaurus: Diritto allo studio

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto l’art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita’ didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita’ e degli esami.»

Visto l’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall’anno scolastico 2002/2003;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, e’ propria del Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca la competenza relativa: alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59); alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; alla determinazione del calendario delle festivita’ a rilevanza nazionale;

Visto l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attivita’ didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita’»;

Vista l’ordinanza ministeriale 25 giugno 2010, n. 53 (” Calendario scolastico nazionale per l’anno 2010/2011″), in particolare l’art. 4, concernente l’effettuazione di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte;

Visto l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilita’ di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”;

Visto l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (“Educazione in eta’ adulta – Istruzione e formazione”), per il quale “Le prove d’esame, per coloro per i quali e’ previsto all’interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attivita’, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati”;

Considerato che e’ ancora in atto la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Centri per l’istruzione degli adulti, appare opportuno soprassedere, anche per l’anno scolastico 2011/2012, alla somministrazione da parte dell’INVALSI della prova nazionale per gli studenti iscritti e frequentanti tali Centri;

Attesa l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2011/2012;

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell’adunanza del 19 luglio 2011;

Ritenuto di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell’adunanza del 19 luglio 2011…