Ordinanza 10 – 12 gennaio 2011, n.9

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 3
  • Data fonte: 19/01/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'esonero per i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, salve le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 1, secondo capoverso [rectius: secondo periodo], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma. (011C0025)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, «secondo capoverso» [rectius: secondo periodo], del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino. 

Consulta la versione integrale