Ordinanza 13 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 25

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 17/02/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Professionisti associati in studi professionali in rapporto di dipendenza funzionale. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), art. 4, primo comma, numero 7). - (T-160025).

Thesaurus: Condizioni di lavoro, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle  disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

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