Ordinanza 3 maggio – 13 luglio 2016, n. 168

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 29
  • Data fonte: 20/07/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Disposizioni concernenti il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), art. 1, commi 425 e 426. - (T-160168)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato – legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117,  terzo  e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con l’ordinanza in  epigrafe indicata. 

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