Ordinanza 7 – 8 aprile 2014, n.82

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 16/04/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Statuto dei lavoratori - Attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Limitazione alle sole associazioni sindacali, firmatarie di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva. - Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 19, primo comma, lettera b). - (T-140082)

Thesaurus: Occupazione, Condizioni di lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Melfi. 

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