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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 19
- Data fonte: 23/04/2014
Thesaurus: Istruzione, Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – dal Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato. Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione