Ordinanza 9 – 16 aprile 2014, n.101

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 19
  • Data fonte: 23/04/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Istruzione - Personale non di ruolo con un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo - Personale docente di religione dopo quattro anni di insegnamento - Trattamento economico. - Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) art. 53, terzo comma. - (T-140101)

Thesaurus: Istruzione, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312  (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata – in  riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – dal Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato. Dichiara  la manifesta infondatezza della  questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dal  Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione

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