Ordinanza 9 – 16 luglio 2014, n.205

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 31
  • Data fonte: 23/07/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro (giudizio di opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore) - Astensione e ricusazione del giudice (astensione del giudice che abbia conosciuto della fattispecie oggetto del giudizio in altro grado del processo). - Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 1, comma 51; codice di procedura civile, art. 51, comma 1, numero 4). - (T-140205)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena – sezione lavoro, con l’ordinanza in epigrafe. 

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