Ordinanza 9 marzo – 5 aprile 2016, n. 72

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 14
  • Data fonte: 06/04/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Mancata previsione dell'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1, legge n. 92/2012, che abbia pronunciato l'ordinanza opposta. - Codice di procedura civile art. 51, primo comma, numero 4); legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 1, comma 51. - (T-160072)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, e dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di  riforma del  mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano.

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