Ordinanza Ministeriale 27 Maggio 1997

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 130
  • Data fonte: 06/06/1997
Calendario scolastico nazionale per l'anno 1997-98.

Art. 1

1 .

I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i consigli scolastici Provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio delle lezioni, che puo’ essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2 .

I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, fermo restando il disposto dell’art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione.

3 .

Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti anche a:

  • Organizzare attivita’ curricolari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;
  • Far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all’esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, ove indispensabile, l’edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonche’ di eventi straordinari.

4 .

Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici, per un’opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

Art. 2

1 .

Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all’esigenza di assicurare momenti piu’ ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l’offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti e’ opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalita’ di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonche’ indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singoli classi. Resta fermo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all’esigenza di assicurare la continuita’ dell’informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.

2 .

E’ stabilito direttamente dai capi d’istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonche’ degli esami, esclusi quelli di maturita’ e di licenza di scuola media.

Art. 3

1 .

Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 13 giugno 1998.

2 .

Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d’arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maest1ro d’arte, le lezioni hanno termine il 6 giugno 1998.

3 .

Le attivita’ educative nelle scuole materne e le attivita’ didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 1998.

4 .

In data successiva hanno termine le attivita’ nelle classi interessate agli esami di maturita’, di licenza linguistica e di abilitazione all’insegnamento nelle scuolematerne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d’intesa con le Regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norme dell’art. 278 del Decreto Legislativo citato nelle premesse nonche’ nelle classi degli istituti professionali che svolgono atticita’ programmate nell’ambito dell’area di professionalizzazione.

Art. 4

1 .

Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 17 giugno 1998.

2 .

Gli esami di maturita’, di licenza linguistica e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l’intero territorio nazionale, il 24 giugno 1998.

Art. 5

1 .

Il calendario delle festivita’, in conformita’ alle disposizioni vigenti, e’ determinato come segue:

  • Tutte le domeniche;
  • Il 1 novembre, festa di tutti i santi;
  • L’8 dicembre, immacolata concezione;
  • Il 25 dicembre, natale;
  • Il 26 dicembre;
  • Il 1 gennaio, capodanno;
  • Il 6 gennaio, epifania;
  • Il 25 aprile, anniversario della liberazione;
  • Il 1 maggio, festa del lavoro;
  • Il giorno di lunedi’ dopo pasqua;
  • La festa del santo patrono. La presente ordinanza sostituisce l’Ordinanza Ministeriale n. 262 del 19 aprile 1997.