Provvedimento 21 aprile 2004

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 111
  • Data fonte: 13/05/2004
Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991, concernente

 

il Comitato nazionale di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro formula:

 

per il 2004 il programma-obiettivopromozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilita’ all’interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete>.

 

Si tratta di azioni positive che hanno l’obiettivo di:

 

1) promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali attraverso specifici percorsi formativi volti all’acquisizione di competenze dirigenziali;

 

2) progettare la modifica dell’organizzazione del lavoro e sperimentare l’attuazione di processi innovativi collegati con la gestione del personale in un’ottica di parita’ ad esempio con l’adozione di politiche di conciliazione, di responsabilita’ sociale delle imprese, di bilanci di genere, sistemi di e-quality e percorsi formativi rivolti ai vertici e ai quadri sull’applicazione delle pari opportunita’;

 

3) sperimentare processi di sviluppo e consolidamento professionale delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici;

 

4) consolidare imprese femminili attive (con documentazione probante) da almeno due anni (titolarita’ e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso: studi di fattibilita’ per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati; azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice; formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

 

5) promuovere le pari opportunita’ attraverso progetti integrati concordati ed attuati da almeno tre soggetti, ognuno secondo le proprie specificita’: un’associazione di genere, un organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti possono, per esempio, prevedere azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione dell’ottica di genere in tutte le politiche e tutti i livelli della societa’ (Gender Mainstreaming).

 

Destinatarie/i delle azioni sono:

 

per il punto 1

 

occupate/i – iscritte/i – associate/i

 

per il punto 2

 

occupate/i

 

per il punto 3

 

occupate

 

per il punto 4

 

imprese femminili

 

per il punto 5

 

persone che insistono nell’ambito territoriale dell’ente pubblico proponente.

 

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura. La durata massima dei progetti non potra’ essere superiore a ventiquattro mesi.

 

Nella valutazione dei progetti si terra’ conto dei seguenti criteri:

 

qualita’ e logica progettuale;

 

congruita’ economico-finanziaria;

 

efficacia delle azioni;

 

trasversalita’ rispetto alle politiche organizzative;

 

capacita’ di produrre effetti di sistema;

 

competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai curricula allegati;

 

congruita’ e specificita’ degli studi di fattibilita’;

 

definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.