Sentenza 03 – 17 novembre 2010, n.327

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 47
  • Data fonte: 24/11/2010
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Preliminare delimitazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità - Riferibilità delle censure alla prevista inutilizzabilità delle graduatorie concorsuali per le figure professionali interessate alla procedura di stabilizzazione - Individuazione del petitum. - Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. - Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriore questione proposta dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo - Inammissibilità. - Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. - Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di autonomo contenuto precettivo della censurata legge regionale o, comunque, per mancata contestuale impugnazione della disposizione statale da essa recepita - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. - Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita' della questione per carenza di interesse degli appellanti nel giudizio a quo - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. - Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita' della questione per manifesta irrilevanza e per carente motivazione in ordine alla prospettata immediata lesivita' della censurata disposizione regionale sulle posizioni giuridiche degli appellanti nel giudizio a quo - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. - Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Denunciata violazione dei principi del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di ragionevolezza e di imparzialità della funzione legislativa - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. - Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. (010C0843)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale.

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