Sentenza 04 – 07 aprile 2011, n.116

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 16
  • Data fonte: 13/04/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita inammissibilità della questione per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c). - Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37. Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento tra il parto a termine ed il parto prematuro - Contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia -Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c). - Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37. (011C0228)

Thesaurus: Politiche sociali, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

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