Sentenza 15 – 25 luglio 2014, n.226

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 32
  • Data fonte: 30/07/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro - Liquidazione giudiziale in favore del lavoratore di un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (T-140226)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183  (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di  Velletri, in funzione di giudice del lavoro.

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